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Il dolo nei reati omissivi

Il dolo nei reati omissivi

Le altre forme del dolo. IL DOLO NEI REATI OMISSIVI. PUNTI PROBLEMATICI.
Ci si chiede se il dolo dei reati omissivi sia strutturalmente identico a quello dei reati di condotta attiva. 3 i punti problematici:

oggetto della rappresentazione

oggetto della rappresentazione, cioè del momento conoscitivo del dolo => i problemi derivano dalla natura normativa dell’omissione. Coerentemente alla struttura concettuale dell’omissione:
a)il momento rappresentativo del dolo dovrà investire prima di tutto i presupposti di fatto della situazione tipica in presenza dei quali sorge l’obbligo giuridico di agire: es. il soggetto dovrà conoscere che ha avuto inizio l’utilizzazione del macchinario produttivo rispetto ala quale, essendo egli garante, ha un obbligo di controllo per la tutela dei lavoratori.
b)Il momento conoscitivo dovrà estendersi alla possibilità di agire nel senso prescritto dall’obbligo giuridico: es. non sarà in dolo colui che per errore sul fatto ritenga che il macchinario di cui ha il controllo sia programmato in modo tale da non poter + essere disattivato manualmente.
c)Infine, perché sussista la consapevolezza di omettere l’azione giuridicamente richiesta occorrerà anche la conoscenza dell’obbligo di agire. Tale consapevolezza è necessaria tanto nei reati omissivi impropri (per i quali l’obbligo giuridico è di regola di fonte extrapenale, con la conseguenza che l’errore su di esso darà luogo ad un errore irrilevante ex art. 47.3 c.p.) quanto in quelli omissivi propri (nei quali la fonte dell’obbligo si identifica con la stessa lex penale che incrimina il fatto commesso, perciò in tali reati il dolo comporta un’evidente deroga al principio della irrilevanza dell’errore sulla lex penale ex art. 5 c.p.: posta la necessità della coscienza dell’obbligo di agire, ne viene che l’errore o l’ignoranza del precetto penale contenente l’obbligo di agire escluderà il dolo ex art. 47 c.p.)

l’esistenza di un atto decisionale di volontà

Momento volitivo => nei reati di azione è decisamente facile rintracciare il concreto atto decisionale di volontà con cui il soggetto decide di “passare all’azione”. Nell’omissione è decisamente + ardua l’individuazione di questo atto decisionale di volontà, proprio perché la natura normativa dell’omissione priva la volontà di un suo p. di riferimento determinato in rapporto al quale formarsi e manifestarsi.
Una integrale osservanza dei principi in materia di dolo imporrebbe di rintracciare anche nel reato omissivo un atto di volontà di intensità pari a quello normalmente individuabile nel reato di azione: diversamente, si corre il rischio di convertire tacitamente in dolosa una responsabilità in realtà colposa. Questo rischio è + elevato quando si tratta di reati omissivi propri, dato che in quelli impropri è + arduo individuare un punto di riferimento per la volontà omissiva.


la compatibilità del dolo diretto ed eventuale con il reato omissivo

Parte della dottrina li ritiene incompatibili con il reato omissivo improprio.
Es. Tizio guida alpina che, vedendo il suo nemico Caio in pericolo di vita, decide di non intervenire allo scopo di liberarsi una volta per tutte del suo nemico => reato omissivo improprio sorretto da dolo intenzionale, perfettamente compatibile con il fatto omissivo.
Es. Tizio che, vedendo Caio in pericolo di vita, non gli rechi soccorso per paura o per altro motivo diverso cmq dall’intenzione di lasciarlo morire. => rappresentandosi Tizio la probabilità o addirittura la certezza della morte di Caio, si dubita che l’evento lesivo possa considerarsi volontaristicamente “accettato” da Tizio in assenza di un positivo atto decisionale di volontà capace di condizionare il decorso causale verso quell’evento.
In pratica => l’evento criminoso non sarebbe una conseguenza accessoria di un risultato positivamente perseguito dal soggetto, bensì una condotta omissiva, cioè del mancato compimento dell’azione doverosa, che è stata tenuta senza un orientamento finalisticamente volontario al soggetto.
Il discorso sarebbe diverso nell’ip. in cui l’evento lesivo non intenzionale fosse però accessorio ad altro evento intenzionalmente perseguito con la condotta omissiva.
Es. Tizio non presta soccorso a Caio per liberarsi di lui pur rappresentandosi l’eventualità che anche Mevio venga travolto dalla caduta di Caio => in tale caso l’accessorietà che lega l’evento ulteriore a quello intenzionale fa sì che rispetto al 1° sia configurabile un dolo diretto o eventuale.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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