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Il principio di determinatezza della legge penale


Nonostante che la Corte abbia avuto modo di affermare espressamente il carattere costituzionale (ex art. 25.2 Cost.) del principio di determinatezza, ad oggi risultano davvero pochissime le pronunce di accoglimento per insufficiente determinatezza.

Si possono individuare quattro criteri principali, utilizzati per la valutazione della determinatezza delle leggi penali:

1.Criterio preliminare di variabilità dello standard di determinatezza.
Quanto più elevato è il rango del bene e più forti le esigenze della sua tutela, tanto meno rigorosa sarebbe la soglia della determinatezza richiesta.
2.Criterio del diritto vivente.
Quando, nonostante la imperfetta formulazione della norma impugnata, il diritto giurisprudenziale ("vivente") sia consolidato in un'interpretazione uniforme e costante, l'eccezione di incostituzionalità viene respinta sulla base del rilievo che la nonna avrebbe comunque trovato il suo contenuto precettivo. Tuttavia, l'argomento del diritto vivente altera profondamente gli equilibri tra legislativo e giudiziario nella produzione del diritto penale => se infatti la determinatezza ha come sua funzione quella di contribuire al monopolio legislativo, l'argomento del diritto vivente finisce per condurre all'attribuzione formale di un ruolo protagonistico al potere giudiziario.
3.Criterio della verificabilità empirica della fattispecie.
Questo criterio si presta in modo particolare a sindacare norme imperniate su eventi o risultati concernenti la sfera psichica ed emotiva.
4.Criterio tipologico.
Talvolta la Corte ha fatto del «tipo» il punto di riferimento della sufficiente determinatezza della fattispecie => cioè la misura della determinatezza costituzionalmente necessaria è individuata su un piano contenutistico e valutativo: determinata sarebbe quella fattispecie che, attraverso i normali strumenti interpretativi, risulta in grado di esprimere un «tipo criminoso» elastico quanto si vuole ma pur tuttavia espressivo di un omogeneo contenuto di disvalore, corrispondente tra l'altro alla previsione sanzionatoria determinata.
 

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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