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Il principio di irretroattività della legge penale


Tra i contenuti del "superiore" principio di legalità in materia penale viene solitamente incluso anche il sotto-principio della irretroattività della legge penale incriminatrice, in virtù del quale nessuno può essere punito per un fatto che al momento in cui è stato commesso non era previsto come reato, o nessuno può essere punito in forza di una norma incriminatrice entrata in vigore dopo la commissione del fatto: nullum crimen, nulla poena sine praevia lege.
Mentre i principi della riserva e di determinatezza attengono alla qualità della fonte (e dunque degli organi) da cui può legittimamente promanare la norma penale, il principio di irretroattività si fonda sulla esigenza della necessaria preesistenza della norma incriminatrice al momento della commissione del fatto.
Alla peculiarità di contenuto del principio di irretroattività corrisponde naturalmente anche una specificità di fondamento.  

L'art. 11 disp. prel. cc: «la legge non dispone che per l'avvenire». Viene qui enunciato un principio generale del diritto, dell'intero ordinamento giuridico, secondo il quale l'efficacia della legge di regola non può essere retroattiva.  

L'art. 25.2 Cost.: «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».  

L'art. 2 c.p.: «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile».
Successione delle leggi nel tempo.Particolarità
Dall'insieme coordinato di queste disposizioni si ricava che i principi della successione di leggi nel tempo presentano alcune evidenti particolarità nella materia penale:
da un lato, il principio di irretroattività ("la legge non dispone che per l'avvenire") si presenta come un principio generale dell'intero ordinamento, come tale dunque espressione di esigenze non esclusive del diritto penale. Mentre in via generale siffatto principio ha il rango di legge ordinaria (art. 11 disp. prel.) e dunque è legittimamente derogabile dal legislatore, nella materia penale esso assume dignità costituzionale (l'art. 25.2 Cost.) e dunque non può mai essere derogato dal legislatore ordinario. Le esigenze sottese al principio di irretroattività assumono un carattere del tutto speciale nella materia penale.
d’altro lato, l'art. 2 co. 2-3 c.p. evidenzia che anche in penale è possibile che la legge abbia efficacia retroattiva, quando si tratti di norma più favorevole rispetto a quella vigente al momento del commesso reato.

Si distingue nettamente tra irretroattività della legge (più) sfavorevole e retroattività della legge (più) favorevole.


Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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