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Il rapporto di causalità tra la condotta e l'evento

Il rapporto di causalità tra la condotta e l'evento


Ai fini dell’esistenza del reato, è necessario che la condotta e l’evento siano legati da un nesso causale.
L’esigenza di questo 3° elemento è espressa dall’art. 40.1 c.p. dal quale si ricava che nessuno può essere considerato autore del reato se l’evento dannoso o pericoloso che lo caratterizza non è in relazione causale con il suo comportamento.
Il principio è affermato anche all’art. 27 Cost., il quale, statuendo che “la responsabilità penale è personale” consente di configurare la responsabilità penale esclusivamente per fatto proprio.

Il nesso causale tra l’evento e la condotta è il requisito che consente di ricondurre un fatto ad una persona agente: l’uomo opera nel mondo esterno attraverso il proprio comportamento, che costituisce lo strumento di cui egli dispone per rapportarsi al mondo esterno: perciò gli eventi naturalistici gli appartengono proprio in quanto siano conseguenza della  sua condotta.
Pertanto, il nesso causale è il requisito che consente di attribuire, di ascrivere ad un soggetto determinato (la responsabilità per ) il fatto criminoso comprensivo dell’evento naturalistico come un fatto proprio, in perfetta osservanza del principio della responsabilità personale che vieta l’attribuzione della responsabilità per fatto altrui o cmq non proprio del soggetto punito.

In sintesi => l’evento e il nesso di causalità sono 2 elementi essenziali del reato (di evento) concettualmente distinti, ma non può esservi l’uno senza l’altro.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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