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La disciplina italiana della responsabilità degli enti collettivi


Il legislatore ha qualificato come amministrativa la responsabilità da reato degli enti (d.lgs. 231/2001). Quindi si tratta di fatti penalmente illeciti di cui la persona fisica che ne è autore materiale risponde penalmente secondo la ordinaria disciplina del codice penale, mentre la persona giuridica ne risponde in via amministrativa.

Presupposti della responsabilità amministrativa degli enti collettivi:

1_ La realizzazione di un fatto di reato da parte di una persona fisica;

2_ Un rapporto di collegamento tra quel fatto criminoso e l’ente, a sua volta costituito dal duplice requisito:
a) una particolare qualità soggettiva rivestita dall’agente all’interno dell’ente;
b) un oggettivo vantaggio che il reato reca all’ente.

Requisito del rapporto di collegamento tra il reato commesso e l’ente, la legge dispone:
sotto il profilo oggettivo: il fatto criminoso deve essere commesso “nell’interesse” o “a vantaggio” dell’ente;
sotto il profilo soggettivo: si distinguono fondamentalmente 2 ipotesi a seconda che il reato sia stato commesso:
a)_ “da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso” (soggetti cd. in posizione apicale);
b)_ “da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a). L’ente non risponde se tali persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
3_ Una colpevolezza di organizzazione dell’ente costituita dalla mancanza di “modelli organizzativi e di gestione” idonea a prevenire i reati, rispettivamente, da parte di soggetti in posizione apicale ovvero di soggetti sottoposti all’altrui direzione (la mancanza di essi qualifica una “carenza antidoverosa” dell’ente e fonda una responsabilità amministrativa, diretta e “personale”.

2 limiti generali del sistema della responsabilità amministrativa degli enti collettivi:

1_  Di carattere soggettivo: esclude dalla responsabilità lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

2_ Di carattere oggettivo: limita la responsabilità a quei soli reati per i quali la responsabilità amministrativa dell’ente si è espressamente prevista da una legge.

Es. di sanzioni amministrative:
sanzione pecuniaria;
sanzione interdittiva;
confisca;
pubblicazione sentenza.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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