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La pena nella Costituzione italiana

La pena nella Costituzione italiana

Nell’ordinamento italiano, nonostante l’art. 27.3 Cost. faccia espressa e chiara menzione della sola funzione (tendenzialmente) rieducativa della pena, la concezione dominante fatta propria dalla Corte Cost., è quella cd. polifunzionale: il principio rieducativo, “dovendo agire in concorso delle altre funzioni della pena non può essere inteso in senso esclusivo ed assoluto” (sent. 12/1966); “non vi è dubbio che dissuasione, prevenzione, difesa sociale stiano alla radice della pena” (sent. 264/1974). Dietro a tale concezione sta il tentativo di conciliare da un lato la funzione della pena di tutela della società mediante la prevenzione generale e dall’altro un’esigenza “personalistica” di salvaguardia del reo, particolarmente viva nel complessivo tessuto normativo della Cost.

In conclusione: necessaria coesistenza delle diverse funzioni: prevenzione generale, retribuzione, rieducazione.

Le 3 funzioni coesistono, ma nei diversi momenti della pena:
1.COMMINATORIA (momento legislativo: domina la prevenzione generale);
2.INFLIZIONE GIUDIZIALE (il giudice individua la pena non più astrattamente: domina la retribuzione);
3.ESECUZIONE (domina la rieducazione: prevenzione speciale).

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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