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Le cause di estinzione della punibilità


In tale caso vi è:
da un lato => l’interesse negativo dell’ordin. ad evitare la punibilità di determinati reati oppure la mancanza di interesse ad evitare la punibilità;
dall’altro => l’effetto giuridico di escludere la produzione di tutte e alcune delle conseguenze penali a seguito di un provvedimento giurisdizionale che, accertati i requisiti di volta in volta richieste dalla legge, produce l’effetto estintivo.

Mentre nelle cause di non punibilità concomitanti o sopravvenute la punibilità è negata già fin dal momento in cui si è prodotta la fattispecie di non punibilità, le cause di estinzione perfezionano il loro effetto estintivo mediante l’atto del giudice che dichiara estinte tutte o alcune delle conseguenze penali.

6Amnistia, indulto e grazia

Gli istituti di clemenza, attualmente, hanno un ambito applicativo eccezionale e sono rimessi ad organi che diano anche garanzie di non abusare politicamente del correlativo potere.
Attualmente, nel nostro ordin.:
amnistia e indulto => istituti di clemenza generale, rivolti cioè ad una generalità di soggetti, che sono di competenza del Parlamento.
Grazia => istituto di clemenza individuale, di competenza del P.d.R.

Clemenza generale, art 79


il potere di concederla trova fondamento nella Cost. (art. 79, modificato nel 1992) ove, però, non sono indicati i presupposti oggettivi per il suo esercizio ma solo il procedimento di emanazione della relativa legge e una condizione e un limite alla sua efficacia.
La legittimità sostanziale della clemenza generale è condizionata alla presenza di situazioni eccezionali che possono rendere interesse superiore della Repubblica un provvedimento di indiscriminata sottrazione alla punibilità.

Amnistia


ha un’efficacia estintiva + ampia dell’indulto, poiché estingue il reato e perciò ogni conseguenza penale quando interviene prima della sentenza definitiva di condanna (c.d. amnistia propria) ed estingue le pene principali e le pene accessorie quando interviene dopo la sentenza definitiva di condanna (c.d. amnistia impropria).
Quindi => l’amnistia opera  attraverso la previa individuazione dei reati cui è applicabile, mediante indicazione degli artt. o del nomen iuris oppure dei limiti edittali di pena.
In base ad una sent. della Corte cost. l’amnistia propria è rinunciabile dall’imputato.

Indulto


opera di regola solo sulle pene principali che vengono condonate in tutto o in parte ovvero commutate in altre di specie diversa, tanto nel caso in cui sa già intervenuta sentenza irrevocabile di condanna quanto nel caso opposto in cui non sia intervenuta.
Quindi => l’indulto opera  indicando specie e quantità di pene che possono essere condonate o commutate.
Entrambe tali istituti possono essere sottoposti a condizioni o obblighi, mentre di regola non sono applicabili ai delinquenti recidivi., abituali, professionali o per tendenza, salva diversa espressa disposizione nel singolo provvedimento legislativo di clemenza.

Clemenza individuale, art. 87 cost.


il potere di grazia trova espressa menzione all’art. 87 Cost. tra le prerogative del P.d.R.
La grazia ha un carattere del tutto eccezionale quale strumento per realizzare la giustizia del caso singolo correggendo flagranti situazioni di ingiustizia sostanziale non rimediabili altrimenti (es. nel caso di errori giudiziali).
La grazia presuppone una sentenza irrevocabile di condanna ed opera sulla pena principale come l’indulto, condonandola in tutto o in parte ovvero commutandola con una pena diversa.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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