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Le fonti e il fondamento del divieto di analogia


1_ Il divieto di analogia è previsto da numerose fonti.
 
art. 14 disp. prel. cc: «le leggi penali (...) non si applicano oltre i casi (...) in esse considerati».
art. 1 cp: l’avverbio «espressamente» qualifica la previsione legislativa del fatto di reato, escludendo così la punibilità dei fatti che non siano «espressamente previsti» come reati.
art. 199 cp: per la previsione delle misure di sicurezza e dei presupposti per la loro applicazione: «Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti».
art. 25 Cost., co. 2 e 3, ha costituzionalizzato il divieto di analogia rispettivamente per le pene e le misure di sicurezza.
art. 1.2 l. 689/1981 (illecito punitivo amministrativo), ove è stabilito che «le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nel casi (…) in esse considerati».

2_ Fondamento del divieto di analogia.

Le caratteristiche fondamentali del procedimento analogico.
(a)Il ricorso all'analogia presuppone l'esistenza di una lacuna di disciplina: cioè, l'esistenza di fattispecie non prevista dalla norma, ma rispetto alla quale sia prospettabile la medesima esigenza di disciplina (eadem ratio).  
(b)L'identità di ratio,
(c)o meglio l'esigenza di estendere la stessa disciplina alla fattispecie non contemplata, presuppone a sua volta che quest'ultima sia simile alla fattispecie contemplata dalla norma.

La somigliana tra le due fattispecie a confronto è il punto centrale del procedimento analogico.
Ma la somiglianza tra due dati della realtà non è esso stesso un carattere naturalistico, ma il risultato di un giudizio valutativo di similitudine condizionato dal criterio di valore assunto. Es. tra una autovettura e una bicicletta vi è somiglianza in considerazione delle esigenze che fondano un divieto di transito a tutti i veicoli in una c.d. «zona pedonale», ma vi è dissomiglianza rispetto alle esigenze che fondano il divieto di accesso in autostrada per certe categorie di veicoli.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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