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Le pene principali


Le pene principali sono indefettibili, cioè non può esistere un fatto previsto dalla legge come reato senza che per esso sia edittalmente comminata una pena principale. Le pene principali hanno intrinseca natura punitiva.
Le pene principali cono in numerus clausus, cioè pene principali sono solamente quelle previste come tali dal legislatore.
Attualmente, l’elenco delle pene principali è contenuto nell’art. 17 c.p. e nell’art. 52 D.Lgs.274/2000.

L’art. 17 c.p. prevede:
ergastolo – reclusione – multa => per i delitti;
arresto – ammenda => per le contravvenzioni.

L’art. 52 D.Legs. 274/2000 prevede => la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità per quei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace.

Ergastolo – reclusione – arresto => principali pene detentive.
Multa – ammenda => principali pene pecuniarie.

Pena di morte, Ergastolo, Reclusione, L’arresto

1-Pena di morte => il legislatore con la L.589/1994 ha abolito la pena di morte anche per i reati prevista dal c.p. militare di guerra.
2-Ergastolo => è una detenzione perpetua (art. 22 c.p.) e costituisce oggi la + grave delle pene previste dall’ordin. Consiste nella privazione della libertà, scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. Tuttavia il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto. Tale possibilità è concessa ai condannati per delitti più gravi solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e eversiva. La Corte cost. chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità dell’ergastolo, la affermò (sent.264/1974) sulla base della considerazione che la perpetuità non è assoluta essendo prevista la possibilità che il soggetto riconquisti la libertà attraverso l’istituto della libertà condizionale proprio in virtù del suo “ravvedimento”. Con la sent.168/1994 la Corte Cost. ha dichiarato illegittimità costituzionalmente la parte dell’art. 22 sull’applicabilità della pena dell’ergastolo al minore imputabile: e ciò in ragione delle speciali esigenze educative del minore.  In base all’art. 176 il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni.
3-Reclusione =>  è una pena detentiva (o restrittiva della libertà personale) di carattere temporaneo prevista per i delitti. È comminata nelle singole norme incriminatrici tra un minimo e un massimo (limiti edittali o cornice edittale). In particolare consiste nella privazione della libertà personale (con previsione di obbligo di lavoro e isolamento notturno) per un periodo che può andare da un min di 15 gg. ad un max di 24 anni, massimo che può elevarsi fino al tetto limite di 30 anni in caso di aumenti di pena determinati dal concorso di più circostanze aggravanti ovvero nel caso di concorso di reati o per certi particolari reati (es. art. 630 c.p. “sequestro di persona a scopo do estorsione”).
4-L’arresto => è una pena detentiva (o restrittiva della libertà personale) di carattere temporaneo prevista per le contravvenzioni. È comminata nelle singole norme incriminatrici tra un minimo e un massimo (limiti edittali o cornice edittale). In partic. consiste nella privazione della libertà da un min di 5 gg. ad un max di 3 anni (5 anni in caso di concorso di più circostanze aggravanti, 6 anni in caso di concorso di reati).
Il c.p. prevede dei limiti generali sia per la reclusione che per l’ammenda:
la reclusione “si estende da 15 gg. a 24 anni”
l’arresto “si estende da 5 gg. a 3 anni”.

Ma il legislatore, nello stabilire nelle singole norme incriminatrici la pena per ogni reato, l’ha determinata entro i limiti edittali diversi fissati di volta in volta e propri di ciascun reato. In pratica, il legislatore può apporre delle deroghe ai limiti generali di cui all’artt. 23 e 25 c.p.
Tali limiti generali sono dunque dei criteri orientativi per il futuro legislatore speciale, mentre sono destinati ad operare normativamente come tali solo nel caso in cui nella singola norma incriminatrice non siano stabiliti limiti edittali espressi. Es. art. 571 c.p. dove viene fissato solo il limite edittale minimo.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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