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Legalità e irretroattività delle misure di sicurezza


La forte eterogeneità funzionale esistente tra la pena e la misura di sicurezza è all’origine di qualche ulteriore adattamento di legalità. Il carattere fortemente limitativo di diritti e libertà delle misure di sicurezza è all’origine dell’affermazione di legalità contenuta sia nel c.p. che nella Cost.
Art. 199 c.p. “nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti”
Art. 25.2 Cost. conferisce rango costituzionale a tale principio: “ nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”.
Qualche variazione rispetto alla pena si registra a proposito del principio di irretroattività.
Art. 200 c.p. “le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione”, con l’ulteriore conseguenza che, se durante l’esecuzione muta la legge che le disciplina, “si applica la legge in vigore al tempo dell’esecuzione”.
Tale norma non significa che il giudice possa applicare una misura di sicurezza che prima della commissione del fatto non fosse prevista, ovvero che non fosse prevista per quel fatto: per tale aspetto vige interamente il principio di irretroattività. Significa solo che qualora muti la disciplina della misura di sicurezza dopo la commissione del fatto per il quale essa era e continua ad essere prevista, si applicherà la legge vigente al momento in cui la misura viene disposta dal giudice o viene eseguita, anche se la nuova disciplina appaia meno favorevole rispetto a quella vigente al momento del fatto o della sentenza. Ragione di questa variazione rispetto ai principi che regolano la successione delle leggi incriminatrici => poiché la misura di sicurezza non ha una natura punitiva ma di rimedio alla pericolosità del soggetto, si deve presumere che una variazione della disciplina sia dovuta dall’intento di apportare delle migliorie all’efficacia della misura quale rimedio alla pericolosità.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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