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Presupposti, contenuto e applicabilità delle misure di sicurezza


Presupposti per l’applicazione delle misure di sicurezza:
a)pericolosità sociale del soggetto,
b)commissione di un fatto di reato, salve le ipotesi eccezionali di “quasi-reato” espressamente previste dalla legge.
contenuto delle misure di sicurezza:
curativo => quando la pericolosità affonda le sue radici in infermità di carattere psichiatrico;
educativo => quando la pericolosità risiede nella personalità di un soggetto minore,
rieducativo-trattamentale => in tutti gli latri casi in cui la pericolosità sia di un soggetto sano e maturo di mente.
Le misure di sicurezza sono applicabili:
sia a soggetti imputabili e dunque colpevoli, sempre che siano anche pericolosi => in tale caso la misura di sicurezza si aggiunge alla pena, e viene eseguita di regola dopo l’espiazione della pena stessa. È il c.d. “doppio binario” in cui, da una lato, la pena corrisponde alla colpevolezza, mentre dall’altro, la misura di sicurezza corrisponde, quale rimedio o mezzo di neutralizzazione, alla pericolosità. In tali casi, la misura di sicurezza ha un contenuto di tipo rieducativo-trattamentale. es. casa di lavoro – colonia agricola – libertà vigilata.
sia a soggetti non imputabili e dunque incolpevoli, che siano però pericolosi => l’unica conseguenza applicabile è la misura di sicurezza. In tali casi avrà carattere rieducativo (es. ospedale psichiatrico giudiziario per gli infermi di mente) ovvero rieducativo (es. il riformatorio giudiziario per i minori).
sia ai soggetti semi-imputabili, che come tali sono però ritenuti colpevoli, sebbene per loro sia prevista una attenuazione di pena. Es. il soggetto affetto da un c.d. vizio parziale di mente senza escludere la capacità d’intendere e di volere: art. 89 c.p. Anche nei loro confronti opera il c.d. doppio binario, con l’inflizione della pena diminuita e l’eventuale applicazione anche di una misura di sicurezza nel caso si tratti di soggetto socialmente pericoloso.
n.b. => quanto al reato commesso:
nel caso di soggetti imputabili o semi-imputabili => occorre la realizzazione di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole;
nel caso di soggetti non imputabili => non si può parlare di fatto colpevole. Il che però non esclude che sia cmq necessaria una coscienza e volontà del fatto tipico o un comportamento incauto che sia in ogni caso espressione della personalità del soggetto.
Le figure del c.d. quasi-reato sono solamente 2:
il reato impossibile (art. 49 comma 2 e 4 c.p.),
l’accordo per commettere un delitto e l’istigazione a delinquere non accolta (art. 115 commi 2 e 4 c.p.).
DURATA
Proprio perchè lo scopo delle misure di sicurezza non è quello punitivo, ma quello di rimediare o cmq contenere la pericolosità sociale del soggetto, la loro durata non può essere determinata in base alla gravità del reato ma in ragione dell’esigenza di fronteggiare la pericolosità. Ne consegue, che la loro durata coincide tendenzialmente con quella della pericolosità sociale: fino a che il soggetto permane pericoloso dovrà continuare il suo assoggettamento alla misura di sicurezza. Non sarà mai possibile un provvedimento con una durata totalmente indeterminata. Il legislatore ha infatti previsto un sistema articolato essenzialmente su 2 punti:
1-nella impossibilità logica che la misura di sicurezza sia applicata in una durata determinata nel massimo, il legislatore ha previsto che la misura di sicurezza sia applicata per un periodo minimo fissato dalla lex sulla base anche della gravità del reato: decorso tal periodo minimo, il giudice provvederà ad un nuovo, accertamento delle pericolosità e, qualora constati la sua permanenza, provvederà ad un prolungamento della durata per un altro periodo determinato.
2-Oggi, sussiste la possibilità di una revoca in ogni momento della misura di sicurezza, e cioè anche prima della scadenza del periodo minimo, quando la pericolosità sia venuta meno prima dello spirare di quel termine. Si è inteso così consiliare le esigenze funzionali delle misure di sicurezza con le esigenze di garanzia dell’individuo.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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