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Teoria condizionalistica del fatto di reato

Teoria condizionalistica del fatto di reato


Secondo un orientamento, la rilevanza concorsuale di una condotta dipende dalla sua efficienza causale, nel senso che, senza quel contributo, il fatto di reato non sarebbe stato commesso. Si tratta di una tesi insostenibile per più ordini di ragioni:
a)politico criminali, in quanto essa risulta straordinariamente (ed ingiustificatamente) restrittiva (a differenza di quanto accade invece rispetto alla fattispecie monosoggettiva). Non dovrebbe, ad es., considerarsi concorrente chi abbia fornito un contributo non utilizzato nella commissione del reato (ad es., strumenti da scasso non impiegati, perché la cassaforte era già aperta), o chi abbia prestato un'attività dalla quale l'autore avrebbe potuto prescindere (es. il palo, cui il ladro ricorra soltanto per maggior «prudenza»), o chi si sia comunque limitato ad una condotta non essenziale per la commissione del reato (ad es. utili consigli che hanno reso più rapida l'esecuzione);

b)applicative, in quanto l'accertamento dell'efficienza causale condizionalistica risulta estremamente problematico nella partecipazione c.d. psichica, e cioè mediante una condotta volta ad influire sull'altrui volontà (es. sarebbe arduo stabilire se, in difetto di un certo incoraggiamento, il soggetto avrebbe commesso ugualmente il fatto), ed è addirittura impossibile nelle ipotesi di correità, quando cioè ciascuno dei soggetti realizza una condotta che di per sé integra la fattispecie monosoggettiva (come nell'es. dei due sicari ciascuno dei quali spara un colpo mortale);

c)normative, in quanto l'art. 114.1, prevedendo un'attenuante facoltativa per chi «abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato», muove dall'evidente presupposto che sia concorrente anche colui che non è stato causa del fatto in senso condizionalistico (non potendosi concepire come «minimo» il contributo che dovrebbe invece risultare di per sé «essenziale», al punto che senza di esso il reato non sarebbe stato commesso).


Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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