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Art. 813, L'accettazione degli arbitri

Art. 813,  L'accettazione degli arbitri


-Il rapporto arbitrale si perfeziona con l'accettazione degli arbitri:
ART 813 accettazione degli arbitri L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione.
Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

ART. 813 Bis decadenza degli arbitri
Se le parti non hanno diversamente convenuto (e quindi non abbiano stabilito di derogare a questa norma), l'arbitro che omette, o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla convenzione d'arbitrato.
In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale a norma dell'articolo 810, secondo comma. Il presidente, sentiti gli arbitri e le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, se accerta l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione.

ART. 813 ter responsabilità degli arbitri
Risponde dei danni cagionati alle parti l'arbitro che:
1) con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo;
2) con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronunciadel lodo entro il termine fissato a norma degli artt.820 o 826.
Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall'art 2 commi II e III della legge 117/1988 (riguarda la responsabilità civile dei magistrati).
L'azione di responsabilità può essere proposta in pendenzadel giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal n.1) del I comma.
Se è stato pronunciato il lodo, l'azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo l'accoglimento dell'impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l'impugnazione è stata accolta (= sentenza che ha accolto l'impugnazione per nullità del lodo).
Se la responsabilità non dipende da dolo dell'arbitro, la misura del risarcimento non può superare (limite quantitativo) una somma pari al triplo del compenso convenuto o, in mancanza di determinazione convenzionale, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile.
Nei casi di responsabilità dell'arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso di nullità parziale del lodo, sono soggetti a riduzione.
Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio.(= resp degli arbitri è personale, ciò tuttavia non esclude possa aversi resp solidale degli arbitri nell'ipotesi in cui l'evento che ha causato la loro responsabilità consista nell'omissione o nel ritardato compimento di un atto collegiale).


Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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