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Art. 816 Bis Svolgimento del procedimento d'arbitrato



I. Le parti possono stabilire nella convenzione d'arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell'arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell'arbitrato nel modo che ritengono più opportuno.
[+ ART 832 I cd ARBITRATO AMMINISTRATO: le parti, anzichè dettare esse stesse le norme procedimentali, possono rinviare, nel patto compromissorio, anche parzialmente, ad un regolamento arbitrale precostituito da un'istituzione arbitrale (comma III: salvo diversa previsione delle parti, si applica il regolam in vigore al momento della proposizione della domanda). Il comma II sancisce che nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato.]
Essi (gli arbitri)debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio [a pena di nullità del lodo (art 829 I n.9)], concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
[si noti comunque che l'osservanza del principio del contraddittorio è imposta anche alle parti, le quali non hanno il potere di dettare regole del procedimento in violazione dello stesso. Ciò si desume dall'art 829 I n 9, il quale ammette l'impugnazione del lodo per nullità qualora nel procedim arbitrale non sia stato rispettato il principio del contraddittorio, indipendentemente dal fatto che le regole del procedimento siano state fissate dalle parti ovvero dagli arbitri]
Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori (salva diversa volontà delle parti). (Qualora una parte decida di stare in arbitrato per mezzo di un difensore) In mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione.
II. Le parti o gli altri arbitri possono autorizzare il presidente del collegio arbitrale a deliberare le ordinanze circa lo svolgimento del procedimento (questioni circa lo svolgimento del processo).
III. Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento (questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito) gli arbitri, se non ritengono di provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito.

-Nell'esercizio del potere regolamentare le parti possono imporre l'osservanza delle forme prescritte per i giudizi a pena di nullità e sancire nullità ulteriori rispetto a quelle comminate dalla legge per i giudizi (art 829 n 7)
Viceversa gli arbitri non possono stabilire l'osservanza di requisiti formali a pena di nullità, possono però imporre alle parti termini perentori per l'esercizio delle proprie prerogative processuali.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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