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Art. 827, Le impugnazioni

Art. 827, Le impugnazioni


Art. 827
I. Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.
II. I mezzi d'impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.Gli unici mezzi di impugnazione esperibili avverso
La competenza spetta alla Corte d'Appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, in vero siamo in presenza di un giudizio attribuito in unico grado alla Corte d'appello.
Ove compatibili si applicano le norme sulle impugnazioni delle sentenza.
1) IMPUGNAZIONE PER NULLITA'
A differenza dell'appello:
- è ammessa solo per motivi specifici
- la fase rescissoria è solo eventuale (dipende dalla soluzione di quella rescindente e dalla mancanza di una volontà contraria di tutte le apri)
- manca un giudizio di primo grado davanti al giudice ordinario.
La trattazione è interamente collegiale (come nell'appello).
ART 828 I e II Deve essere proposta entro 90 giorni dalla notificazione del lodo o, in mancanza di tale notificazione, entro 1 anno dall'ultima sottoscrizione.
- L'impugnazione per nullità si propone con citazione, che deve contenere a pena di inammissibilità l'indicazione dei motivi di nullità denunciati, gli unici a poter essere presi in considerazione ai fini del giudizio rescindente.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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