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Art. 829, Motivi di nullità del dolo

- I ordine: riguarda una serie di casi che si possono ricondurre alla categoria degli errores in procedendo e per i quali l'impugnazione è ammessa nonostante qualsiasi rinuncia e semprechè la stessa non sia successiva alla pronuncia del lodo:
I. L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti:
1) se la convenzione d'arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell'articolo 817, terzo comma (leggilo);
2) vizio nella costituzione del giudice (nomina e sostituzione), purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812 (incapacità dell'arbitro);
4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817 IV (leggilo) o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso;
5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'articolo 823 (dispositivo, sottoscrizione e motivazione. La motivazione va considerata inesistente quando la sua incongruità o contraddittorietà impedisca di cogliere la ratio decidendi della pronuncia);
6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821;
7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata;
8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;
9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;
10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri;
11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;
12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato.

II. La parte che ha dato causa a un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo.
- II ordine: III. L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico.
IV. L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è sempre ammessa (nonostante il silenzio o la volontà contraria delle parti):
1) nelle controversie previste dall'articolo 409;(V Per tali ipotesi il lodo è soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi. )
2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato.
3) se la decisione contrasta con l'ordine pubblico

Art. 830 Decisione sull'impugnazione per nullità
I. La corte d'appello decide sull'impugnazione per nullità e, se l'accoglie, dichiara con sentenza la nullità del lodo. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo.
II. Se il lodo è annullato per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la corte d'appello decide la controversia nel merito (giudizio rescissorio) salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo. [la fase rescissoria è pertanto eventuale]
Tuttavia, se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la corte d'appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta.
III. Quando la corte d'appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullità dipenda dalla sua invalidità o inefficacia.(= riprende vigore il patto compromissorio originario e,quindi, per ottenere la decisione nel merito, la parte interessata deve riproporre le sue domande agli arbitri)
IV. Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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