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Caratteristiche dei titoli esecutivi

Caratteristiche dei titoli esecutivi

Dopo le recenti modifiche apportate al processo civile nel 2006, è stata ampliata l’elencazione degli atti e dei provvedimenti aventi efficacia di titolo esecutivo.
Prima delle modifiche erano titoli esecutivi alla stregua dell’art.474 c.p.c.:
1    Le sentenze e i provv. ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva
2    Le cambiali, gli altri titoli di credito e gli atti a cui la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia
3    Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, ma solo limitatamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.
Il legislatore è intervenuto sul n1 dell’art.474 c.p.c., facendo confluire in esso il riferimento agli altri “atti”  cui la legge attribuisce efficacia esecutiva. In tal modo si sono voluti inserire accanto ai titoli esecutivi di formazione giudiziale anche quegli atti ( come ad esempio i verbali di conciliazione), la cui natura giudiziale era contestata da parte della dottrina e per i quali si discuteva in ordine alla idoneità a dar luogo all’esecuzione diretta.
 Tale intervento legislativo non ha dato luogo a rilevanti conseguenze applicative, soprattutto in riferimento ai verbali di conciliazione giudiziale, dato che la giurisprudenza riconosceva l’idoneità degli stessi a legittimare il ricorso a qualsiasi forma di esecuzione.
In secondo luogo il legislatore ha affiancato alle cambiali e agli altri titoli di credito contemplati nell’art.474 n2 c.p.c. le scritture private autenticate, che costituiscono oggi titolo esecutivo, sia pur limitatamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute. Si evita in questo modo di costringere il titolare di un credito risultante da una scrittura privata autenticata ad instaurare un processo di cognizione o a richiedere un provv. monitorio allo scopo di procurasi un titolo esecutivo giudiziale. (le scritture private non autenticate, pur non essendo titoli esecutivi, consentono di ottenere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 642c2 c.p.c. )
Tutti i titoli esecutivi contemplati dall’art.474 c2, n2, c.p.c. si accomunano per avere ad oggetto esclusivamente obbligazioni pecuniarie.
Infine il legislatore, modificando il n3 dell’art.474 c.p.c. ha ampliato l’efficacia esecutiva riconosciuta agli atti pubblici ( atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverli ), che costituiscono oggi titoli esecutivi idonei sia per l’espropriazione forzata che per l’esecuzione forzata per consegna e per rilascio. Questi titoli non consentono invece di agire per l’esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare. La limitazione è fondata sul testo dell’art. 612 c.p.c. , il quale menziona come titolo esecutivo necessario per intraprendere l’esecuzione di obblighi di fare e non fare, la sola sentenza di condanna, escludendo i titoli stragiudiziali.
In conseguenza di questi interventi legislativi, costituiscono oggi titoli esecutivi:
1    Le sentenze, i provv. e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2    Le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3    Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
-Tutti i titoli esecutivi possono essere classificati rispetto alla provenienza in due categorie: i titoli di formazione giudiziale (le sentenze e gli altri provv. del giudice ) e quelli di esclusiva provenienza stragiudiziale.
Sono invece considerati di natura mista quei titoli nei quali la manifestazione di volontà dei privati, che si esprime nell’adesione alla conciliazione, si combina con l’intervento del giudice, che secondo i casi, si limita a sottoscrivere insieme alle parti il verbale di conciliazione c.d.giudiziale, redatto in udienza (art.185, ult. comma, c.p.c.) ovvero con decreto, conferisce efficacia di titolo esecutivo al verbale sottoscritto dalle parti (art.696bis c 3 c.p.c.).
-L’art.474, c3, c.p.c. dispone che l’esecuzione forzata per consegna o rilascio “non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma”.
-Infine al 3°comma l’art.474 c.p.c. dispone che il precetto deve contenere l’integrale trascrizione della scrittura privata autenticata in forza della quale si intraprende l’esecuzione.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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