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Caratteristiche dell'Arbitrato

Caratteristiche dell'Arbitrato


Le parti, nell'esercizio dei loro poteri di autonomia negoziale, possono scegliere di attribuire ad uno o più arbitri (giudici privati nominati da esse stesse o comunque scelti nel modo da esse concordato), il potere di giudicare e risolvere una controversia avente ad oggetto diritti disponibili attraverso una decisione (lodo) giusta secondo diritto o equità e vincolante, resa al termine di un processo svoltosi con le garanzie del contraddittorio e della parità delle armi.
[nella conciliazione, invece, la soluzione non è vincolante]
[nell'arbitraggio l'arbitratore, invece, ex art 1349cc è chiamato a risolvere un mero conflitto di interessi integrando la determinazione contrattuale delle parti. L'arbitro, invece, è investito della decisione di una controversia giuridica relativa a preesistenti posizioni giuridiche]
[nella perizia arbitrale le parti devolvono a un terzo, in forza della sua competenza specifica, la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare. Qui il perito è investito di una mera questione di carattere tecnico, non della risoluzione di una controversia giuridica come avviene nell'arbitrato]
L'opzione a favore dell'arbitrato deve essere scelta di comune accordo tra le parti, con questa esse rinunciano alla giurisdizione dello Stato per la risoluzione della loro controversia, accettando spontaneamente di sottomettersi al giudizio e alla decisione di altre persono loro istituzionalmente non sovraordinate. Infatti l'atto nel quale le parti manifestano la loro volontà di compromettere in arbitri la controversia, è a fondamento di un'eccezione diretta ad impedire l'ingresso del giudizio davanti agli organi giurisdizionali.
Tale istituto non viola la riserva costituzionale della funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari sancita dall'art 102 cost. poichè tale norma attiene all'oganizzazione interna della giurisdizione statale.
Gli arbitri non hanno nulla del potere giurisdizionale, lo conferma l'art 813 capoverso ' agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio', il loro potere deriva direttamente dalle parti.
Evoluzione storica:
originariamente, sulla base del principio dell'unità e del monopolio del diritto, c'erano delle resistenze ad ammettere la possibilità di affidare a soggetti estranei all'ordinamento giudiziario il potere di decidere una controversia. Erano infatti previsti una serie di regole 'per la costruzione di una sentenza al di fuori dell'ordinamento statale' come ad esempio una marcata processualizzazione e l'omologazione giudiziale.
Il legislatore del 1983 è intervenuto sugli artt 823 e 825 consacrando la regola secondo la quale il lodo ha efficacia vincolante tra le parti con la mera sottoscrizione degli arbitri e l'onere del suo deposito, meramente eventuale e facoltativo, grava sulla parte che intende far eseguire il lodo in Italia.
Solo nel 1994 si è risolto il problema dell'impugnazione del lodo rituale non depositato ammettendola a prescindere dal deposito.
Inoltre si è definitivamente accolta la differenza di natura tra il lodo e la sentenza.
L'ultimo intervento legislativo in materia, che si è avuto con il d.lgs 40/2006, ha fornito una disciplina il più possibile esaustiva e razionalizzatrice mirata a sistematizzare l'istituto. Il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha sostituito, con effetto dal 2 marzo 2006, l'intero capo terzo. Ai sensi dell'art. 273 d.lgs. n. 40, cit., le disposizioni del Capo «si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
Con riferimento alla distinzione tra arbitrati italiani e arbitrati stranieri si è adottato il criterio della volontà delle parti (abbandonando il vecchio criterio formale della fissazione della sede dell'arbitrato).
Inoltre si è data una concezione più matura del lodo, indubbiamente non equiparabile a tutti gli effetti alla sentenza, ma nemmeno ontologicamente alternativo alla giurisdizione statale.

-Ex art 24 cost le parti non possono essere private contro la loro volontà dell'azione giurisdizionale dinanzi ai giudici dello Stato, saranno pertanto incostituzionali gli arbitrati obbligatori, ossia le norme di legge che impongano alle parti il ricorso all'arbitrato quale strumento necessario ed indefettibile per la risoluzione di determinate controversie.
Perchè l'arbitrato sia legittimo quindi dovrà esserci un fondamento nella volontà concorde delle parti (FONTE DELL'ARBITRATO).

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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