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Criterio distintivo tra giurisdizione volontaria e contenziosa


E' un criterio oggettivo, basato sulla funzione dell'intervento del giudice.
Nella giurisdizione volontaria l'intervento del giudice è giustificato dalla salvaguardia di un interesse privato;
nella giurisdizione contenziosa l'intervento del giudice è giustificato dalla risoluzione di una controversia.
- La giurisdizione volontaria non è costituzionalmente rilevante. Nell'ipotesi di giurisdizione volontaria l'ordinamento avrebbe potuto affidare le tutele di questi interessi ad un altro soggetto rispetto al giudice civile, non c'è vincolo per il legislatore ordinario in tal senso.

Concezione cd formalistica del modello camerale: nega qualsiasi rilevanza al contenuto dei provvedimenti= il modello camerale è utilizzabile anche per i provvedimenti non rientranti nella giurisdizine volontaria.
VS
Concezione cd contenutistica: l'area di applicabilità del modello camerale puro non dovrebbe superare l'ambito dei provvedimenti di giurisdizione volontaria.

Prendendo le mosse dalla concezione formalistica, si è sviluppato un ampio dibattito circa l'opportunità della cd. cameralizzazione dei processi sui diritti soggettivi sulla base della necessità di offrire soluzioni rapide in materia contenziosa.

Ipotesi positive in cui il modello camerale è stato esteso per la tutela di diritti soggettivi e status:
a) Procedimenti per la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio tra coniugi (art 710 e art 9 legge sul divorzio)
I procedimenti di separazione e di divorzio sono procedimenti speciali a cognizione piena. Tuttavia per ottenere la modifica delle condizioni contenute nella sentenza con cui si chiudono tali procedimenti il legislatore ha previsto, nonostante si sia in presenza di giurisdizione contenziosa, un procedimento in camera di consiglio.
b) art 3 legge 89/2001 (Legge Pinto)
Possibilità per le parti di un qualsiasi provvedimento che abbiano visto leso il loro diritto alla ragionevole durata del processo di ottenere il risarcimento dei danni da parte dello Stato. L'accertamento circa la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo avviene tramite un procedimento avviato davanti alla Corte d'Appello secondo le forme del procedimento camerale.
c) art. 10 legge sull'adozione (l. 184/1083 modificata nel 2001)
Il procedimento che ha ad oggetto lo stato di adottabilità di un certo soggetto, prodromico all'adozione, è adattato con le forme del processo camerale.
d) legge fallimentare a seguito delle riforme del 2006 e del 2007
In determinati procedimenti di natura contenziosa che sorgono all'interno di una procedura fallimentale si applicano le forme del processo camerale:
- dichiarazione dello stato di insolvenza;
- procedimento per l'accertamento del passivo;
impugnazione dei provvedimenti del tribunale fallimentare;
- dichiarazione di esdebitazione del fallito.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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