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Definizione di procedimenti possessori

Definizione di procedimenti possessori

-Questo tipo di procedimenti non ha funzione cautelare, ma ad essi viene applicata la disciplina del del processo cautelare, per esigenze di rapidità della tutela: l’ art.703 c.p.c. dispone l’applicabilità degli artt. 669bis e ss. in quanto compatibili (non viene specificato in maniera più precisa quali siano i limiti per tale applicabilità, è considerata una norma in bianco. Sarà compito dell'interprete valutarne la compatibilità con la funzione di questo, saranno pertanto escluse le norme giustificate dalla loro funzione strumentale e quindi strettamente cautelare).

-Inoltre i procedimenti possessori sono procedimenti autonomi, non hanno ad oggetto la tutela di diritti soggettivi, ma hanno ad oggetto la tutela del possesso. Secondo l’art.1140 del c.c.”il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale” (contrapposizione nel diritto romano tra ius possessionis = potere di fatto e ius possidendi = diritto, implica il potere di disporre della cosa che deriva dal diritto di proprietà o da altro diritto reale).
Mediante questi procedimenti l’ordinamento tutela la situazione di fatto (situazione possessoria), disinteressandosi della situazione di diritto (situazione petitoria), per ragioni di pace sociale ossia per evitare che su una stessa situazione di fatto nasca un conflitto tra 2 soggetti entrambi pretendenti il potere di fatto su una stessa cosa.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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