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Gli effetti del patto compromissorio

Gli effetti del patto compromissorio


- Effetti del patto compromissorio:
Effetti positivi: si riferiscono allo sviluppo del giudizio arbitrale fino al lodo
Effetti negativi: preclusione della possibilità di adire il giudice dello Stato per la risoluzione delle controversie che sono oggetto del patto compromissorio.
ART 819 ter Il giudice dello Stato non potrà arrivare ad una pronuncia sul merito se l'eccezione di compromesso viene tempestivamente sollevata dalla parte convenuta nella propria comparsa di risposta. Tale eccezione è un' 'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato' (non ha natura di merito, bensì processuale).
Inoltre la sentenza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza (a differenza del lodo). Non è prevista la translatio iudicii tra giudici ed arbitri e viceversa.
Se il giudizio pende dinanzi al giudice dello Stato e una controversia pregiudiziale è devoluta ad arbitrato, non c'è sospensione necessaria del giudizio.
La competenza degli arbitri non e' esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, ne' dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice = autonomia del processo arbitrale (prima della riforma del 1994 invece c'era la regola giurisprudenziale della vis attractiva, ossia la regola dell'assorbimento della competenza degli arbitri in quella del giudice ordinario allorquando le controversie affidate agli arbitri risultassero connesse ad altre di competenza del giudice ordinario). Tutto ciò conferma che, aldilà del nomen utilizzato dal legislatore, i rapporti tra arbitri e giudici ordinari non possono essere ricostruiti facendo ricorso ai principi propri della competenza.
Gli effetti negativi del patto compromissorio perdurano finchè il giudizio arbitrale è possibile (salvo non ci siano cause di estinzione), pertanto l'art. 808 quinquies recita 'La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia alla convenzione d'arbitrato.'

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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