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Gli effetti sostanziali del pignoramento


Gli effetti sostanziali del pignoramento sono indicati dall’art.2913 c.c.
Coerentemente con la funzione del pignoramento, che assoggetta i beni strumento al soddisfacimento del diritto di credito, il vincolo di indisponibilità impresso sui beni pignorati non priva in modo assoluto e definitivo il debitore o il terzo assoggettato all’esecuzione del diritto di disporre dei beni pignorati, ma ne limita la disponibilità, cioè impedisce che che l’eventuale atto di disposizione possa pregiudicare il creditore pignorante o i creditori intervenuti: gli atti posti in essere dal soggetto esecutato non sono inesistenti o nulli, né annullabili, ma solo inefficaci. Questa inefficacia non è assoluta, ma si produce solo nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione. Il permanere del vincolo di indisponibilità relativa è condizionato al pignoramento e al soddisfacimento del diritto dei creditori.
Questo vincolo di inefficiacia relativa riguarda 3 categorie di atti:
1    ALIENAZIONI DEL BENE PIGNORATO nel caso di beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri l’inefficacia è condizionata alla trascrizione o iscrizione successiva alla trascrizione del pignoramento; nel caso di beni mobili restano salvi gli effetti del possesso di buona fede anche per gli atti di alienazione successivi al pignoramento.
2    ALIENAZIONI ANTERIORI AL PIGNORAMENTO l’inefficacia è condizionata per gli immobili e mobili iscritti alla trascrizione successiva al pignoramento; per le cessioni di credito, alla notifica al debitore ceduto o all’accettazione da parte di quest’ultimo, successiva al pignoramento; per le alienazioni di universalità di mobili, al difetto di data certa; per le alienazioni di mobili, alla trasmissione del possesso successiva al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa anteriore.
3    ATTI CHE LIMITANO LA DISPONIBILITA’ DEI BENI PIGNORATI E ATTI O DOMANDE PER I QUALI E’ RICHIESTA LA TRASCRIZIONE sono inefficaci se trascritti successivamente e, quando non è richiesta la trascrizione, se non hanno data certa anteriore al pignoramento.
(prima del pignoramento/ dopo il pignoramento = prima/dopo la trascrizione del pignoramento.)


Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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