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I mezzi di prova per l’assunzione preventiva


I mezzi di prova rispetto ai quali la legge contempla l’assunzione preventiva sono:
-L’art.692 c.p.c. l’assunzione di testimoni (c.d. testimonianza a futura memoria)  “chi ha fondato timore che stiano per mancare uno o più testimoni le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, può chiedere che ne sia odinata l’audizione a futura memoria”.
(periculum suddetto+fumus: dimostrazione ammissibilità e rilevanza testimonianza in relazione all'oggetto della causa e esposizione sommaria della domanda o delle eccezioni alle quali la prova è preordinata)
-L’art.696 c.p.c.  l’accertamento tecnico preventivo e l’ispezione giudiziale preventiva “chi ha urgenza (periculum) di far verificare prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale”( infatti, per situazioni contingenti, lo stato dei luoghi o delle persone potrebbe subire delle alterazioni tali da non consentire più l’assunzione di quella prova; l’interesse può sorgere sia per il futuro attore che per il futuro convenuto). Il nuovo testo di questo art. aggiunge anche che”l’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’esigenza, possono essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta”. La legge 80/2005 ha inserito a questo art. un 2° comma che, in contrasto con il prevalente orientamento di dottrina e giurisprudenza, dispone che “l’accertamento tecnico di cui al 1° comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica”.
[sono i corrispondenti della consulenza tecnica e dell'ispezione giudiziale assunte in via preventiva nel processo a cognizione piena].

-I provvedimenti di istruzione preventiva non coprono le prove costituire, per queste si ricorre al sequestro giudiziario di prove
= c'è uno strumento di tipo cautelare in relazione a qualsiasi tipo di mezzo di prova tipico

l’art.696bis configura la possibilità di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite: prima di introdurre la causa, il ricorrente può chiedere al giudice la nomina di un consulente tecnico per valutare l’entità di danni derivanti da responsabilità contrattuale o da fatto illecito, poi si potrà tentare una conciliazione delle parti (vedi art.). Questo articolo, inserito nel 2005, non disciplina un provv. cautelare (data l’assenza di periculum in mora) ma consiste in uno strumento deflattivo, finalizzato all’ottenimento  di una conciliazione stragiudiziale su questo tipo di controversie.
 Il verbale di conciliazione avrà efficacia di titolo esecutivo. “Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito”.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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