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Il procedimento per la dichiarazione del terzo

il terzo viene chiamato a prestare la dichiarazione con comunicazione a mezzo raccomandata da inviare al creditore entro 10 giorni , o quando si tratta di crediti impignorabili ex art.545 c.p.c. comparendo in tribunale, il terzo in questo caso può comparire personalmente senza la necessità di costituirsi in giudizio.
-Nell’ipotesi presa in considerazione dall’art. 547 c.p.c. il terzo dichiara di quali somme o di quali cose è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Egli deve anche specificare le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato e i sequestri o i pignoramenti eseguiti presso di lui. A seguito di risposta positiva il giudice, sentite le parti, provvede all’assegnazione o alla vendita delle cose mobili o all’assegnazione dei crediti.
Tutti gli oggetti o gli importi sopravvenuti fino al momento della pronuncia della sentenza ex art. 549 c.p.c. sono gravati dal vincolo del pignoramento, limitatamente alla concorrenza del credito precettato aumentato della metà.
-La seconda ipotesi è presa in considerazione dagli artt. 548 e 549 c.p.c. e vi possono essere diverse eventualità:
può accadere che il terzo non invii la raccomandata o non compaia, o che, comparendo, rifiuti di rendere la dichiarazione o che la dichiarazione venga contestata. In tutte queste ipotesi è necessaria un’istanza di parte, che può provenire dal creditore procedente, dai creditori intervenuti o dal debitore esecutato, affinchè il tribunale provveda all’istruzione della causa.
Il giudizio di accertamento si svolge con il litisconsorzio necessario dei tre soggetti: creditore, debitore e terzo, fatta salva la possibilità dell’intervento volontario degli altri creditori.
Il terzo può ancora rendere la dichiarazione nel corso del giudizio di primo grado; se nel corso del giudizio il terzo continua a non rendere la dichiarazione, il tribunale nei suoi confronti può applicare la stessa sanzione prevista in caso di mancata risposta all’interrogatorio formale ( art. 232 c1 c.p.c.) e cioè ritenere ammessa l’esistenza delle cose in suo possesso o la sussistanza del debito per le somme specificate nell’atto di pignoramento = principio della ficta confessio.
In questi casi il creditore ha una legittimazione e un’interesse ad agire del tutto autonomi e incondizionati rispetto alle iniziative del debitore esecutato. (secondo Carratta: è un caso di legittimazione straordinaria, il creditore agisce in un giudizio in cui fa valere un diritto altrui).
-Efficacia probatoria della dichiarazione del terzo: se essa ha ad oggetto un fatto a lui sfavorevole e non vengono sollevate contestazioni da parte del debitore e del creditore, avrà efficacia di prova piena, altrimenti sarà apprezzata liberamente dal giudice.
-Oggetto del giudizio è accertare se il terzo è debitore e di quali somme, o se è in possesso di cose del debitore e quando ne deve effettuare la consegna; va accertata quindi l’esistenza del diritto pignorato (al momento del pignoramento) e conseguentemente la sussistenza del diritto del creditore pignorante a assoggettare ad esecuzione forzata il credito del suo debitore nei confronti del terzo.
Secondo l’art. 548 il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo è proposto su istanza di parte, questa può anche essere formulata nel verbale dell’udienza in cui il terzo ha reso la dichiarazione o in quella successiva: in tali casi il creditore provvede a far notificare al terzo il verbale contenente l’istanza.
Oltre ai contraddittori legittimi e necessari e ai creditori già intervenuti nel processo esecutivo, possono partecipare al giudizio anche altri creditori che non siano ancora intervenuti in tale processo.
Il processo instaurato è un ordinario giudizio di cognizione, si svolge autonomamente e in via incidentale rispetto al processo esecutivo, si conclude con una sentenza di accertamento idonea al giudicato soggetta ai comuni mezzi di impugnazione. Per la competenza (che è funzionale) si applicano le regole ordinarie. Il processo esecutivo resta sospeso ope legis fino alla decisione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.
L’onere di provare la sussistenza del fatto costitutivo dell’obbligo spetta a creditore; il terzo che eccepisce l’estinzione del credito, ha l’onere di provare i fatti estintivi e l’anteriorità di questi rispetto al pignoramento; la prova documentale degli atti dispositivi o estintivi del credito o del diritto pignorato , per essere opponibile al creditore pignorante, deve presentare il requisito della data certa (anteriore al pignoramento) previsto dall’art. 2704 c.c. , si tende a escludere l’ammissibilità della confessione e del giuramento decisorio del terzo pignorato o del debitore esecutato, perché questi in seguito al pignoramento hanno perso la capacità di disporre del diritto oggetto dell’esecuzione.
Se la sentenza che definisce il giudizio ex art. 549 c.p.c. è di accertamento negativo il processo esecutivo si estingue; mentre se è di accertamento positivo il creditore pignorante, gli altri creditori intervenuti, il debitore principale e il terzo devono provvedere alla riassunzione del processo esecutivo rimasto sospeso, entro il termine perentorio stabilito nella sentenza (non minore di 1 mese e non superiore a 6 mesi). Se il giudice omette di fissare il termine si applica l’art 627 c.p.c.
Contestazioni possibili:
- opposizione agli atti esecutivi
- opposizione di terzo all'esecuzione

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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