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Il processo sommario societario, art. 19 d.lgs 5/2003

Nel disegno di legge attualmente in discussione è eliminato. Tuttavia da un lato continuerà ad essere utilizzato per le controversie antecedenti alla data in cui sarà approvato; dall'altro la riforma in discussione prevede l'inserimento di un procedimento sommario, da applicare a tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, strutturato in maniera molto simile al modello dell'art 19.

Modello:
- I Grado di giudizio a cognizione sommaria: si chiude con la pronuncia di un'ordinanza. Non è prevista la facoltà di trasformare il procedimento da sommario a cognizione piena.
- II Grado eventuale a cognizione piena davanti al giudice d'Appello, si conclude con una sentenza impugnabile con ricorso in Cassazione.
- Se l'ordinanza non viene appellata non acquista l'efficacia di giudicato, manterrà la mera efficacia esecutiva (= l'ordinanza non diviene mai esecutiva, nè se è appellata nè se non lo è). [comma 5]

Presupposti:
oggetto: è un diritto di credito per il pagamento di una somma di denaro o una consegna di cose mobile determinata.
+ deve rientrare nelle controversie di natura societaria individuate dall'art.1 d.lgs 5/2005.
Sono espressamente escluse le controversie che abbiano ad oggetto la responsabilità degli amministratori delle società.

Competenza: è sempre del tribunale in composizione monocratica (invece di regola per le controversie in materia societaria spetta al tribunale in composizione collegiale).

Procedimento:
-L'atto introduttivo è il ricorso (nel rito societario a cognizione piena invece è l'atto di citazione) proposto dal creditore e depositato presso la cancelleria del Tribunale.
-Il giudice, con decreto apposto in calce al ricorso, fissa la prima udienza.
-Il ricorso viene notificato al convenuto, il quale può costituirsi entro 10 gg dalla prima udienza = c'è contraddittorio in primo grado.
(non essendo previsto non si applica il regime delle preclusioni)
-Udienza:
Se il giudice valuta fondati i fatti costitutivi della domanda e manifestamente infondate le contestazioni del convenuto, emette ordinanza di accoglimento della domanda.  
La sommarietà sta in ciò: per i fatti costitutivi della domanda il giudice deve valutare nel merito aprendo una vera attività istruttoria, mentre riguardo alle contestazioni del convenuto il giudice può fare una valutazione superficiale (non c'è istruttoria sulle prove del convenuto).

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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