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L'esame delle offerte della vendita immobiliare, art. 569

Apertura delle buste e offerte

All'udienza fissata a norma dell'art 569 per l'esame delle offerte, le buste vengono aperte alla presenza degli offerenti:
1) Se è stata proposta una sola offerta:
 Art. 572 Deliberazione sull'offerta
I. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti  e i creditori iscritti non intervenuti.
- II. Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta (non c'è più discrezionalità del giudice in tal caso).
- III. Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569 (= ci sarà vendita con incanto).
IV. Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.

2) Se sono state proposte più offerte:
Art. 573 Gara tra gli offerenti
I. Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.
II. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente(tra gli offerenti originari che non abbiano revocato la loro offerta) oppure ordinare l'incanto.
 [Se invece la gara ha luogo al suo esito il giudice provvederà all'aggiudicazione del bene al vincitore]



Risultati della vendita senza incanto

•    Se la vendita senza incanto va a buon fine il giudice stabilisce con decreto le modalità di versamento del prezzo (ART 574).
- Una volta che il prezzo sia stato ritualmente depositato, il giudice pronuncerà il decreto di trasferimento del bene ai sensi dell'art 586 ordinando altresì la cancellazione della trascrizione dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.
- Qualora invece il prezzo non venga versato secondo le modalità ordinate dal giudice, troverà applicazione l'art 587 con conseguente dichiarazione di decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia della perdita della cauzione e rivendita forzata.

•    Se e solo se la vendita senza incanto NON va a buon fine, avrà luogo la vendita con incanto.


Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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