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La custodia dei beni immobili pignorati

La modifica degli artt. 559 e 560 c.p.c. è volta ad agevolare la possibilità che la liquidazione coattiva dei beni pignorati abbia un esito il più possibile aderente all’effettivo valore di mercato dei beni stessi e che sia quindi davvero idonea a soddisfare i creditori.
L’art. 559 c.p.c. dispone che il debitore è costituito ex lege custode dell’immobile dal momento del pignoramento, così mutando il titolo del suo possesso: egli perde il diritto di godere liberamente del bene, per assumere l’obbligo di conservarlo e amministrarlo con la diligenza del buon padre di famiglia. Ma il debitore, a differenza del sistema precedente, può mantenere la custodia del bene pignorato solo in casi marginali. In ogni caso il giudice nell’ordinanza con cui autorizza la vendita o dispone la delega delle relative operazioni, è tenuto a nominare custode “la persona incaricata delle dette operazioni o l’istituto di cui al comma 1 art.534 c.p.c.”(la sostituzione è necessaria solo nel caso in cui sia stato custode fino a quel momento il debitore).
L’unica eccezione è rappresentata dalla possibilità che il giudice, per la particolare natura dei beni, “ritenga che la sostituzione non abbia alcuna utilità”
Se il soggetto incaricato della vendita o l’istituto vendite giudiziarie non sia disponibile, può essere nominato custode qualsiasi altro soggetto.
La nomina di un professionista è consentita solo laddove il giudice abbia delegato a tale soggetto anche le operazioni di vendita, in mancanza di delega, il giudice deve necessariamente sostituire il debitore con l’istituto vendite giudiziarie.
Dal momento in cui si apre la fase liquidativa, al custode vengono attribuiti compiti ulteriori rispetto alla mera conservazione ed amministrazione del bene: secondo l’art. 560 c6 c.p.c. il custode deve adoperarsi, secondo le modalità stabilite dal giudice, “affinché gli interessati a presentare offerte di acquisto esaminino i beni in vendita”.
L’art. 559 c.p.c. individua 3 ulteriori ipotesi di sostituzione del debitore:
2    il giudice può disporre la sostituzione del debitore-custode nel caso in cui ne faccia richiesta il creditore procedente o altro creditore intervenuto.
3    Il giudice deve ordinare la sostituzione del debitore-custode nel caso in cui l’immobile non sia occupato da quest’ultimo.
4    Il giudice deve provvedere alla sostituzione del custode che non abbia osservato gli obblighi su di lui incomenti (ad esempio non ha accantonato le rendite o i canoni dell’immobile, non ha presentato il rendiconto nei termini previsti, ha compiuto atti di gestione in mancanza della relativa autorizzazione del giudice…)
Tutti questi provv. devono essere pronunciati con un’ordinanza qualificata dall’art. 559 c.p.c. come “non impugnabile”, sempre revocabile e modificabile dal giudice che l’ha emessa, sempre che non sia stata già eseguita. Non è chiaro se cmq contro tale ordinanza sia esperibile l’opposizione ex art. 617 c.p.c.
Il debitore o il terzo nominato custode sono assoggettati all’obbligo di rendiconto previsto per l’amministratore giudiziario e al divieto di dare in locazione il bene senza la previa autorizzazione del giudice.
Il nuovo art. 560 c3 c.p.c. ancora prevede la possibilità che il debitore, se autorizzato dal giudice, continui ad abitare l’immobile pignorato, o parte di esso; inoltre vi è l’espressa disciplina per la situazione che si determina nelle ipotesi in cui sia necessario liberare l’immobile abitato da debitore, non solo quando il giudice provveda all’aggiudicazione o all’assegnazione, ma anche quando neghi o revochi l’autorizzazione ad abitare l’immobile. In queste ipotesi il giudice dispone la liberazione dell’immobile pignorato, con provv. non impugnabile (si ritiene tuttavia esperibile contro di esso l’opposizione agli atti esecutivi e il rimedio straordinario di cui all’art. 111 Cost., in considerazione della sua definitività e della sua incidenza su un diritto), tale provv. costituisce titolo esecutivo per il rilascio e deve essere eseguito dal custode  (espressa previsione di un nuovo titolo esecutivo costituito dal provv. di liberazione dell’immobile pignorato).
L’ultimo comma dell’art. 560 c.p.c. riconosce la legittimazione del custode ad agire in giudizio, esercitando le azioni occorrenti per conseguire la disponibilità del bene pignorato, previa autorizzazione del giudice.
Si ritiene che la necessità della previa autorizzazione del giudice sia stata estesa a qualunque tipo di attività gestoria o di amministrazione che il custode intenda porre in essere.
Il giudice dell’esecuzione esercita la funzione di vigilanza sull’attività del custode, determinandone ogni modalità concreta, tramite ordinanza da emettersi dopo aver ascoltato le parti e gli altri interessati.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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