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La custodia dei beni pignorati

La custodia dei beni pignorati

Il debitore-custode modifica il suo titolo di possesso della cosa, perdendo il diritto di goderla liberamente, ma assumendo, nella sua nuova veste di ausiliario del giudice, l’obbligo di natura pubblica di conservare e amministrare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché la respondabilità dei danni cagionati alle parti.
La volontà del custode di adempiere a tale funzione deve risultare dal verbale di nomina (la sottoscrizione non è elemento di perfezione del rapporto di custodia).
Le spese per la custodia devono essere anticipate dal creditore procedente, su provv. del giudice.
Non è dovuto alcun compenso per l’attività di custodia svolta dal creditore, dal debitore o da persone della sua famiglia con lui conviventi.
L’ampiezza dei poteri di amministrazione del custode dipende dalla natura dei beni sottoposti a pignoramento; i beni devono essere mantenuti nello stato in cui si trovano, ma in determinate situazioni l’amministrazione può assumere un carattere dinamico: il custode infatti a seguito di autorizzazione del giudice può usare il bene pignorato, tale uso può essere consentito o a fini meramente conservativi o a fini produttivi (ad es. nel caso di fondi rustici); in tal caso il custode ha l’obbligo di renderne conto.
La designazione del custode determina l’effetto di spossessamento del bene, che si aggiunge all’effetto della sua indisponibilità, già prodotto ex lege all’atto del pignoramento, ed è complementare ad esso.
-Per la custodia di denaro, titoli di credito e oggetti preziosi si ha un regime prefissato per legge: nel caso di denaro il cancelliere ne effettua il deposito nelle forme dei depositi giudiziari; se si tratta di titoli di credito o di preziosi, essi vanno custoditi secondo le modalità fissate dal giudice.
Riguardo la custodia dei beni mobili diversi dal denaro, dai titoli di credito e dagli oggetti preziosi, sono state apportate alcune modifiche agli artt. 520 e 521 c.p.c.: l’ufficiale giudiziario provvede a trasportare i beni presso un luogo di pubblico deposito, oppure ad affidarli ad un custode diverso dal debitore, ma solo laddove il creditore ne faccia apposita istanza; in caso di urgenza l’ufficiale giudiziario può affidare la custodia dei medesimi beni agli istituti autorizzati alle vendite all’incanto.
Quando viene depositata l’istanza di vendita, il giudice deve provvedere alla sostituzione del custode con contestuale nomina dell’istituto autorizzato alle vendite giudiziarie ex art. 534 c.p.c.; l’istituto entro 30 giorni provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali di cui abbia la disponibilità, dando previa comunicazione al custode del giorno e dell’ora dell’accesso.
 Se il trasoprto appare difficoltoso, l’istituto vendite può essere autorizzato dal giudice a custodire i beni pignorati nel luogo in cui già si trovano.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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