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La natura dell'intervento nel processo espropriativo

La natura dell'intervento nel processo espropriativo

tesi : l'intervento è un'esercizio di un'azione autonoma che per i creditori di titolo esecutivo è un'azione esecutiva, mentre per i creditori privi di titolo è un'azione di accertamento del credito, alla quale, invece della domanda, si accoppia una domanda di soddisfazione immediata con il ricavato della massa attiva (distinzione tra azione espropriativa e azione satisfattiva).
critica: in realtà non può parlarsi di azione satisfattiva perchè i creditori senza titolo al momento di partecipazione alla distribuzione del ricavato non hanno ancora il diritto di partecipare alla distribuzione (discende dal riconoscimento o, in mancanza, dal conseguimento di un titolo esecutivo).

- Rimedi che possono essere esercitati contro un atto di intervento dal...
1) DEBITORE ESECUTATO
    - se l'intervento è svolto da un creditore munito di titolo esecutivo (esercita il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato, non l'az esec):
    a) opposizione agli atti esecutivi (rimedio formale)
    b) opposizione all'esecuzione (rimedio che scende nel merito, si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata)
    - se l'intervento è svolto da un creditore privo di titolo esecutivo:
    a)opposizione agli atti esecutivi(rimedio formale)
    b) rimedio per il merito: (NO opposizione all'esecuzione perchè non c'è esercizio dell'azione esecutiva)
    se l'intervento è tempestivo il creditore interveniente titolato può contestare la fondatezza del credito nell'udienza per il riconoscimento,     quello non titolato avrà l'onere di munirsi del titolo esecutivo per partecipare alla distribuzione dle ricavato.
    Se l'intervento è tardivo il rimedio sta nell'art 512
2) CREDITORE PROCEDENTE
    a) opposizione agli atti esecutivi (rimedio formale)
    b) rimedio per il merito: (non può esperire il rimedio del 615 perchè questo è utilizzabile solo dal debitore esecutato)
    (non può esperire il rimedio di cui all'udienza per il riconoscimento perchè questa si svolge solo tra il debitore e il creditore intervenuto)
    l'unico rimedio è quello del 512 utilizzabile in sede di distribuzione del ricavato.
3) CREDITORI INTERVENUTI
    a) opposizione agli atti esecutivi (rimedio formale)
    b) per il merito c'è il rimedio di cui all'art 512

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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