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La responsabilità patrimoniale e l'oggetto dell'espropriazione

Tesi: CORRISPONDENZA tra ambito della responsabilità sostanziale e ambito dei beni assoggettabili all'espropriazione forzata = coincidenza dell'oggetto dell'espropriazione con l'oggetto della responsabilità
A sostegno c'è il collegamento tra l'art 2740 cc (responsabilità patrimoniale) con l'art. 2910 cc (oggetto dell'espropriazione)
[Controtesi: nega tale coincidenza sulla base dei seguenti argomenti:
-alcuni beni, seppur idonei a costituire garanzia patrimoniale, non sono pignorabili. CRITICA questi beni non sono compresi nella responsabilità patrimoniale, dunque le ipotesi di impignorabilità corrispondono ad altrettante limitazioni oggettive della responsabilità. Questo riconferma la coincidenza.
-ipotesi di esecuzione sui beni di un terzo
I)beni del terzo gravanti da pegno, ipoteca o privilegi speciali. E' solo una sanzione processuale. CRITICA questi beni concorrono dall'inizio a costituire beni-strumento, oggetto della resp del debitore, pertanto sono dall'inizio vincolati e restano insensibili ad eventuali atti di disposizione.
II) situazioni giuridiche in cui sia titolare il terzo che, pur essendo opponibili al debitore esecutato, non lo sono nei confronti del creditore CRITICA: anche qui i beni del terzo rientrano tra i beni-strumento della responsabilità del debitore.
III) beni di un terzo oggetto di un atto di disposizione del debitore che viene revocato (atto valido ma inopponibile al creditore) CRTICA: il bene al momento dell'assunzione dell'obbligazione rimasta inadempiuta faceva parte della garanzia patrimoniale del debitore ]  

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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