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Regimi speciali di pignoramento presso terzi

Regimi speciali di pignoramento presso terzi

Regimi speciali sono previsti:
a)    quanto alla forma del pignoramento, se il credito pignorato è garantito da pegno o ipoteca
b)    quanto ai limiti di pignorabilità, per la destinazione dei crediti finalizzati al soddisfacimento di bisogni essenziali del debitore e della sua famiglia.

a)    in questo caso deve essere intimato a colui che detiene la cosa data in pegno, di non consegnarla al debitore senza l’ordine del giudice. Se esiste una garanzia ipotecaria sul bene, l’atto di pignoramento deve essere annotato anche nei registri immobiliari.
b)    Quanto ai crediti le limitazioni di pignorabilità possono essere assolute o relative: sono assolutamente impignorabili i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di persone comprese nell’elenco dei poveri, sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza; sono invece relativamente impignorabili  1) i crediti alimentari relativi a somme, dovute dalle persone obbligate a norma dell’art. 433 ss cc., la cui pignorabilità è condizionata al credito per cui si procede, che deve avere natura alimentare, e alla preventiva autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e nella misura determinata nel decreto autorizzativo; 2) le somme dovute dai privati e quelle dovute dallo Stato e da altri enti pubblici afferenti al rapporto di lavoro o di impiego, che sono pignorabili solo per 2 titoli: per crediti alimentari e per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ma anche per ogni altro cedito, nella misura di un quinto.
L’art. 545 c4 c.p.c. stabilisce un limite insuperabile nel caso di concorso simultaneo di più cause di pignorabilità, tetto costituito dalla metà dell’ammontare dei crediti da assoggettare all’espropriazione.
[PERFEZIONAMENTO DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
Il pignoramento si perfeziona nel momento della notifica dell’atto di pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario; da tale momento si producono tutti gli effetti sia per il debitore che per il terzo, con conseguente indisponibilità del credito e assoggettamento del terzo agli obblighi del custode.
Tali effetti non sono meramente prelimanari di un pignoramento qualificato come fattispecie a formazione progressiva che si perfezionerebbe con l'accertamento del diritto del debitore, ma sono gli effetti propri del pignoramento.
Riguardo il grado di certezza che il legislatore pretende circa l’effettiva esistenza del diritto del debitore, nel caso del pignoramento presso terzi si esigerebbe un grado di certezza maggiore, offerto dall’accertamento che deriva dalla “confessione del terzo” e che è equivalente a quello della sentenza; il minor grado di certezza che si esige nell’espropriazione mobiliare e immobiliare sarebbe compensato dalla possibilità di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. da parte del proprietario. Tale risulatato di certezza è quindi estraneo e successivo al pignoramento e ai suoi effetti anche nell’espropriazione mobiliare e immobiliare, infatti si può risolvere il problema della certezza solo con la proposizione dell’opposizione di terzo e nell’espropriazione presso terzi con il giudizio per la dichiarazione del terzo.]

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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