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Caratteristiche della forma di governo regionale in Italia

La legge costit 1/99 ha introdotto una forma di governo regionale basata sull’elezione popolare diretta del presidente della regione, ed ha previsto un regime transitorio  che resterà in vigore fino a quando lo statuto regionale non disciplinerà in maniera autonoma la forma di governo ed il sistema elettorale.
La forma di governo regionale è imperniata su 3 organi di vertice:
-Consiglio regionale: (eletto dagli elettori regionali) esercita le potestà legislative attribuite alle regioni e le altre funzioni conferitegli dalla costituzione e dalle leggi;
-Presidente della regione: (eletto a suffragio universale diretto) rappresenta la regione, presiede la giunta, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative;
-Giunta regionale: è l’organo esecutivo della regione. Al presidente è attribuito il potere di nomina e revoca dei componenti della giunta.
E’ prevista la possibilità che il consiglio sfiduci il presidente attraverso mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
Opera il principio simul stabunt, simul cadent: dal momento che il presidente della regione e il consiglio regionale sono eletti contestualmente, il venir meno di uno dei due organi determina la caduta anche dell’altro ed il ricorso a nuove elezioni per rinnovare entrambi.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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