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Art. 101 c.d.c.: servizi pubblici


Per servizio pubblico si intendono le “attività che sono conformate dall’amministrazione e sono sottoposte ad un regime di doverosità in considerazione delle prestazioni che, con il loro esercizio, l’amministrazione stessa vuole siano rese alla collettività, mediante la loro messa a disposizione del pubblico”.
Tutte queste attività sono regolate da una serie di regole comuni di buona fede, correttezza e di lealtà.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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