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Atto pubblico nei contratti


Il contratto deve essere concluso con la forma dell’atto pubblico quando è richiesto dalla legge a pena di nullità o per accordo delle parti.
L’atto pubblico è definito dall’art. 2699 c.c. come “il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”.
La redazione del documento secondo questo procedimento si chiama “rogazione”.
Le parti dichiarano la loro volontà davanti al pubblico ufficiale, il quale la raccoglie in un atto che successivamente legge alle parti, le quali, controllata la corrispondenza alle loro dichiarazioni, lo sottoscrivono insieme al pubblico ufficiale rogante.
La pubblica fede significa che l’atto pubblico “fa piena prova fino a querela di falso”:
- della provenienza del documento dal Pubblico Ufficiale che lo ha firmato;
- delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
L’unica possibilità di inficiare la pubblica fede dell’atto pubblico è la querela di falso.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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