La condizione nel contratto
                                    
Le parti possono decidere di inserire nel contratto una condizione per subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro e incerto.
La condizione cui è sottoposto il contratto può, infatti, essere di tipo sospensivo o risolutivo.
L’incertezza dell’evento dedotto in condizione può riguardare sia l’an che il quando.
La condizione sospensiva determina l’inefficacia del contratto cui è apposta fino a che il fatto futuro e incerto si verificherà.
Essa tutela le parti contro il rischio che un evento corrispondente all’interesse delle parti non si verifichi o si avveri troppo tardi.
Il contratto sottoposto a condizione risolutiva rimane efficace fino a quando il fatto non si verifica.
Le parti sono in tal modo tutelate dal rischio che si verifichi un evento contrario ai loro interessi.
La condizione è illecita quando è “contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume”.
La condizione illecita, sia essa di tipo sospensivo o risolutivo, rende nullo il contratto cui è apposta.
La condizione è impossibile quando il fatto sottoposto a condizione non può accadere secondo un giudizio oggettivo degli eventi.
Essa produce effetti diversi a seconda che la condizione sia sospensiva o risolutiva: se è sospensiva rende nullo il contratto; se è risolutiva si ha come non apposta.
Si è soliti distinguere la condizione in:
- causale, quando “il fatto condizionante è indipendente dalla volontà delle parti”; e mista, quando “la volontà dei contraenti concorre solo in parte all’avveramento del fatto, mentre per altra parte questo dipende da fattori esterni”;
- potestativa, quando “il fatto dipende dalla sua volontà dei contraenti”; 
- meramente potestativa, quando gli effetti del contratto dipendono dalla mera volontà della parte; tale condizione determina la nullità del contratto.
Si è soliti distinguere anche tra condizione bilaterale, che ricorre quando è prevista nell’interesse di entrambe le parti, e unilaterale, quando è posta nell’interesse esclusivo di una delle parti, che è libera di decidere se avvalersene o meno.
Continua a leggere:
- Successivo: Retroattività della condizione nel contratto
 - Precedente: La buona fede nell’esecuzione del contratto
 
Dettagli appunto:
- 
                                Autore:
                                Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
 - Università: Università degli Studi di Firenze
 - Facoltà: Giurisprudenza
 - Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
 
Altri appunti correlati:
- Diritto Privato
 - Diritto commerciale
 - Diritto della banca e degli intermediari finanziari
 - Il contratto e i suoi approfondimenti
 - Diritto Privato
 
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Il contratto quadro di intermediazione finanziaria. Le regole di condotta e la responsabilità civile degli intermediari finanziari
 - Aspetti contabili delle Risorse Umane in azienda
 - La nullità di protezione: una nuova concezione di nullità
 - L’inefficacia delle clausole vessatorie
 - L'elusione fiscale negli ultimi orientamenti giurisprudenziali. L'abuso del diritto.
 
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.