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Le condizioni generali di contratto


Il codice civile italiano è stato il primo ad affrontare il tema della contrattazione di massa, disciplinando le condizioni generali di contratto.
Queste ultime sono destinate a regolare una serie indefinita di rapporti che sono oramai uno dei tratti della negoziazione più significativi della società industrializzata: l’impresa non può negoziare con i singoli contraenti la vendita di beni di consumo, in quanto ciò comporterebbe un costo economico enorme; da qui la predisposizione del contenuto del contratto attraverso le condizioni generali di contratto.
L’omogeneità del contenuto contrattuale è dunque una necessità ma può, al contempo, celare un’anomalia dovuta al fatto che il contenuto è predisposto da una sola parte e che l’altra può solo aderire.
Gli artt. 1341 e 1342 c.c. si applicano alle condizioni generali di contratto predisposte da un contraente per regolare una serie di contratti (art. 1342 c.c.); mentre non si applicano:
- ai contratti oggetto di contrattazione tra le parti;
- al contratto redatto nella forma dell’atto pubblico;
- agli statuti e ai regolamenti;
- alle condizioni predisposte per un solo contratto.

Efficacia

L’art. 1341 c.c. prevede che le condizioni generali predisposte da uno dei contraenti siano efficaci nei confronti dell’altro in presenza della conoscenza o conoscibilità dell’aderente.
C’è quindi un onere del predisponente di rendere conoscibili e c’è un onere di diligenza in ordine alla loro conoscenza.

Tutele

L’art. 1370 c.c. prevede che “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro” (interpretazione contro il predisponente).
L’art. 13422 c.c. contiene un elenco di clausole vessatorie; perché queste siano efficaci è richiesto l’onere della doppia sottoscrizione per iscritto che deve consentire in modo diretto ed espresso di manifestare un consenso sul contenuto della clausola.
L’approvazione aggiuntiva della clausola vessatoria deve avere il carattere della specificità e della separatezza che va accertata caso per caso.

I limiti della disciplina

A partire dagli anni ’70 del secolo scorso sono state molte le critiche ad una disciplina insufficiente perché in presenza di una doppia firma qualsiasi contenuto contrattuale è efficace per l’aderente.
Vi è il rischio di una manipolazione incontrollata dei contratti da parte degli imprenditori: l’aderente o sottoscrive o rinuncia al bene o al servizio sicché non vi è nessun controllo sul contenuto contrattuale.

Contratto concluso mediante moduli o formulari

Anche nel caso in cui le condizioni generali di contratto siano scritte in un modulo o in un formulario, le clausole sono efficaci soltanto se specificamente approvate per iscritto; ma vi è qualcosa di più: se al modulo vengono aggiunte clausole scritte a mano o a macchina, queste, se incompatibili, prevalgono su quelle del modulo o del formulario prestampate, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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