Una corretta e concreta idea di giustizia contrattuale
                                    
Si va diffondendo una tendenza a isolare l’emersione di una categoria astratta di giustizia contrattuale capace di superare i limiti posti dalle regole, di recepire il principio di proporzionalità fra le prestazioni, di integrare il giudizio di meritevolezza e di buona fede, sì da consentire la dichiarazione di nullità del contratto ingiusto. 
Tale categoria è a mio avviso del tutto evanescente e pericolosa per vari motivi
È innanzitutto impossibile definire la giustizia se non muovendo da esperienze concrete di ingiustizia.
Il giurista, da sempre, motiva l’impossibilità di una definizione e l’inopportunità di una norma che sanzioni il contratto ingiusto; ed è chiarissimo il perché: nessun luogo o autorità può definire in astratto un assetto giusto; non il mercato, ove il prezzo può essere frutto di un monopolio o di asimmetrie informative gravi al di là delle regole corrette; non il giudice, se non attribuendogli un potere che non ha; non la legge, la natura o qualche autorità religiosa, almeno di non voler scambiare il sacro e il passato con l’assoluto, anche nel diritto.
La verità è che l’idea di giustizia contrattuale non è riconducibile ad una categoria generale ed astratta, ma prende forma nella necessità di assicurare e garantire un trattamento diversificato delle posizioni dei contraenti.
I codici nazionali inglobano o affiancano statuti differenziati dei soggetti; la giurisprudenza costituzionale degli Stati nazionali attribuisce rilievo giuridico alla disparità; la Corte di Giustizia reagisce dall’inferiorità grave di una parte.
Sicché le modalità della revisione concettuale sono chiare.
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Dettagli appunto:
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                                Autore:
                                Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
 - Università: Università degli Studi di Firenze
 - Facoltà: Giurisprudenza
 - Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
 
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