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Offesa dei diritti costituzionali da parte delle religioni


Rotta l’impenetrabilità del regime delle formazioni tipiche, e in particolare delle confessioni religiose, come prodotta dall’applicazione rigida del divieto di ingerenza, c’è però il pericolo che la difesa della libertà nelle confessioni religiose si risolva in una limitazione della libertà delle confessioni religiose.
Si tratta perciò di vedere quando il sindacato giurisdizionale sui diritti inviolabili possa operare in eccezione alla regola generale del divieto di ingerenza.
In primo luogo, ogni provvedimento disciplinare e spirituale, pur se confinato nell’ambito confessionale, è sottoposto al sindacato giurisdizionale quando, per le modalità con cui viene formulato o pubblicizzato, sia idoneo a offendere diritti costituzionalmente garantiti, come la dignità o la fama personale.
Un cerchio più ristretto di provvedimenti confessionali relativamente sindacabili è costituito da quelli che non esauriscono i propri effetti nell’ambito confessionale, ma sono destinati a conseguirne anche di civile grazie alla collaborazione dei pubblici poteri per la loro esecutività.
Analogamente è ammissibile in sindacato giurisdizionale sul rispetto dei diritti fondamentali nei provvedimenti disciplinari, che, pur adottati in materia spirituale, non si esauriscono nell’ambito confessionale, ma conseguano effetti civili, sia pure per altri aspetti.
Si pensi al provvedimento di rimozione del parroco, che comporta l’abbandono dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (parrocchia).
L’art. 2 cost. sulla garanzia dei diritti inviolabili funziona, quindi, non solo come norma-chiave per l’interpretazione dell’ordinamento nella prospettiva della sussidiarietà e del pluralismo, ma anche come norma-limite di ogni compressione delle libertà fondamentali e, per converso, di ogni consenso a tale compressione.
Il rispetto di ogni libertà, quindi della stessa libertà in materia di religione, è effettivo non solo se risultano rispettate le regole interne di ogni comunità, ma se in definitiva vengono rispettati anche i diritti individuali: nel conflitto fra quelle regole e la dignità della persona umana è questa, secondo un giudizio che non può essere rimesso che all’autorità dello Stato, a prevalere.

Tratto da EGUAGLIANZA E DIVERSITÀ CULTURALI E RELIGIOSE di Stefano Civitelli
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