Skip to content

L’art. 241-2 cost.: limiti alla giurisdizione condizionata


La rilevanza del principio della effettività della tutela giurisdizionale e limiti alla c.d. giurisdizione condizionata.
Per “giurisdizione condizionata” si intende l’accesso alla tutela giurisdizionale che risulti subordinata al previo esperimento di un ricorso in via amministrativa.
La prima giurisprudenza della Corte affermò che l’art 24 cost. non avrebbe contemplato, fra i contenuti del diritto d’azione, anche il diritto all’”immediatezza” dell’azione: la garanzia costituzionale avrebbe riguardato la “indefettibilità” dell’azione giurisdizionale.
Si deve considerare anche che, fino al 1971, valeva in generale la regola secondo cui la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo era garantita solo nei confronti dei provvedimenti per i quali fossero già stati esperiti tutti i ricorsi amministrativi ordinari.
A partire dalla fine degli anni ’80 si è affermato un diverso indirizzo della Corte Costituzionale: nelle pronunce più recenti sulla giurisdizione condizionata la Corte sembra considerarla incompatibile con l’art. 24 cost.
Al tempo stesso però la Corte non ha ritenuto illegittime le disposizioni che richiedono l’esperimento di forme di tutela non giurisdizionale a pena di mera improcedibilità dell’azione giurisdizionale, come il tentativo di conciliazione ai fini del ricorso giurisdizionale contro il licenziamento del lavoratore.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.