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L’entrata in vigore della Costituzione e l’istituzione dei Tar


Dopo il testo unico 1054/1924, la disciplina della giurisdizione amministrativa e del processo amministrativo rimase sostanzialmente immutata per oltre 70 anni.
Anche l’entrata in vigore della Costituzione comportò, in un primo tempo, mutamenti limitati.
La Costituzione enunciava principi nuovi sulla funzione giurisdizionale in generale e sulla tutela nei confronti dell’Amministrazione in particolare, ma a lungo prevalse una lettura prudente.
Nei primi anni dell’ordinamento repubblicano le innovazioni più evidenti riguardarono l’assetto organizzativo della giurisdizione amministrativa, ma non furono condizionate dalla Costituzione.
Con il d.l. 642/1948 era stata istituita una Sesta sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Subito dopo, con il d.lgs. 654/1948 venne istituito il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, organo equiordinato al Consiglio di Stato: in questo modo, però, divenne problematica la stessa unitarietà della giurisdizione amministrativa.
Solo nella seconda metà degli anni ’60 l’incidenza dei principi costituzionali fu più evidente, con riferimento alle norme sull’indipendenza del giudice.
La Corte Costituzionale dovette dichiarare l’illegittimità della composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale: in seguito a questa pronuncia anche le vertenze che erano demandate in primo grado alla Giunta provinciale amministrativa divennero di competenza del Consiglio di Stato.
Gli interventi della Corte Costituzionale e l’avvio delle Regioni a Statuto ordinario resero più urgente l’attuazione dell’art. 125 cost. sulla istituzione, in ogni Regione, di un giudice amministrativo di primo grado.
Con la l. 1034/1971 furono istituiti nei capoluoghi di ciascuna Regione i Tribunali amministrativi regionali (Tar).
L’appello contro le sentenze dei Tar andava proposto al Consiglio di Stato, organo che pertanto, dopo la riforma del 1971, si configura come giudice amministrativo di secondo grado.
L’assetto generale della giustizia amministrativa sembrava completato, quasi contemporaneamente, dal d.p.r. 1199/1971, che dettò per la prima volta una disciplina organica dei ricorsi amministrativi: ricorso gerarchico, ed altri ricorsi ad esso assimilati (ricorso gerarchico improprio e ricorso in opposizione), e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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