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Lo svolgimento del giudizio nel diritto amministrativo


La costituzione in giudizio del ricorrente si attua con il deposito del ricorso presso la segreteria del Tar.
Entro 20 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, ossia entro 50 giorni dall’ultima notifica del ricorso, l’Amministratore resistente e i controinteressati che hanno ricevuto la notifica del ricorso possono costituirsi in giudizio depositando una memoria con le loro difese e istanze istruttorie (c.d. controricorso) e i relativi documenti.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, i controinteressati possono proporre ricorso incidentale.
Anche il ricorso incidentale deve essere notificato alle altre parti.
I termini per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente non sono perentori: la costituzione di esse può intervenire fino all’udienza di discussione del ricorso.
Invece è perentorio il termine per il ricorso incidentale.
Indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio, l’Amministrazione è tenuta a depositare in giudizio, entro 60 giorni dal termine per il deposito del ricorso, “l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali è stato emanato, quelli in essa citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio”.
Del deposito degli atti, il Tar deve dare comunicazione alle parti costituite; dalla comunicazione decorre il termine per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale, in relazione ai vizi che non fossero già noti alle parti.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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