Skip to content

Rimedi rinnovatori e rimedi eliminatori (o cassatori)


Alcuni ricorsi amministrativi possono comportare solo l’”eliminazione” (l’annullamento) del provvedimento impugnato.
L’”eliminazione” del provvedimento impugnato, di regola, fa salva la possibilità di ulteriori provvedimenti amministrativi sulla medesima pratica, provvedimenti che non attengono alla decisione del ricorso, ma all’esercizio di funzioni di amministrazione attiva.
Altri ricorsi amministrativi (rinnovatori) comportano, invece, la devoluzione dell’intera pratica all’organo competente a decidere il ricorso: tale organo non solo può “eliminare” l’atto impugnato, ma può anche modificarlo o sostituirlo con un altro.
Di regola sono rinnovatori i ricorsi diretti ad un organo che è anche di per sé competente a provvedere sulla pratica in questione e che quindi è titolare sia della funzione giustiziale, sia della funzione di amministrazione attiva inerente all’atto impugnato: pertanto sono sempre rimedi rinnovatori il ricorso gerarchico proprio e il ricorso in opposizione.
Per le medesime ragioni è solo eliminatorio il ricorso straordinario.
Il ricorso gerarchico improprio ha normalmente carattere eliminatorio; in alcuni casi, però, il legislatore l’ha configurato come rimedio anche rinnovatorio;

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.