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I poteri coercitivi


L'art. 131 attribuisce al giudice il potere, di natura tipicamente amministrativa, di chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica.

Nel silenzio della legge, per l'esercizio di questi poteri coercitivi non è richiesta una particolare formalità. Le formalità sono invece richieste per il caso in cui il giudice ritenga di disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato o di altre persone.

L'accompagnamento coattivo dell'imputato è disciplinato dall'art. 132, il quale prevede che il giudice, con decreto motivato, possa ordinare che l'imputato sia condotto alla sua presenza, se occorre anche con la forza. L'atto si risolve in un'innegabile restrizione della libertà personale resa necessaria dall'indispensabile acquisizione di un contributo probatorio. È possibile solo nei casi previsti dalla legge (indicati dagli artt. 399, assunzione di un atto con incidente probatorio, e 490, imputato assente o contumace e assunzione di una prova diversa dall'esame: ricognizione, confronto, perizia) --> per il compimento dell'atto deve essere necessaria la presenza dell'imputato e questi non è comparso o non ha addotto un legittimo impedimento.

L'art. 132 comma II stabilisce che l'accompagnamento coattivo dell'imputato non può durare oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli consequenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza; in ogni caso non può essere trattenuto oltre le ventiquattro ore.

L'accompagnamento coattivo di altre persone è disciplinato dall'art. 133, il quale chiarisce che le altre persone sono il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate. Occorre che tali soggetti siano stati regolarmente citati o convocati e che abbiano omesso, senza un legittimo impedimento, di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti. Il giudice, con ordinanza, può anche condannarli al pagamento di una somma da euro 51 a 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. Tale condanna è revocata con ordinanza ove il giudice ritenga fondate le giustificazioni addotte in seguito dall'interessato.

Si applicano per il resto le disposizioni riguardanti l'accompagnamento coattivo dell'imputato.

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