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Il silenzio nella legge 241/1990


SILENZIO: stante l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, e l’obbligo di motivare, è da considerarsi illegittimo il silenzio, tutte le volte che la legge non attribuisce al silenzio un significato preciso. Oggi la legge 205/00 ha previsto una forma accelerata di tutela giurisdizionale, che consente la nomina di un commissario ad acta. L’omissione di atto di ufficio inoltre è un reato penale (328 cp).

- Silenzio inadempimento (anche rifiuto): mancato esercizio di una funzione doverosa. Perché si formi, occorre che la PA abbia l’obbligo di provvedere e che illegittimamente non abbia provveduto nei tempi previsti. Il rifiuto è legittimo se l’istanza chiede il riesame di un atto inoppugnabile o se l’istanza è presentata ad un’amministrazione incompetente. L’impugnazione può avvenire previa diffida non inferiore a 30 giorni.

- Silenzio significativo: il silenzio produce effetti nei casi e nei modi stabiliti dalla legge (assenso o diniego). La 241 art 19 e 20 ha disciplinato, per esigenze di snellimento, i casi in cui un’attività può essere svolta sulla base di una semplice denuncia (DIA) o a seguito di istanza e relativa decorrenza dei termini di diniego.
La DIA non è legata all’assenso della PA, in quanto se egli ha i requisiti richiesti, la PA non può vietarne l’esercizio. Opera nei casi in cui l’attività è subordinata a licenza, autorizzazione, abilitazione, nullaosta, permesso (Eccezioni: concezioni edilizie, beni storico-culturali) il cui rilascio dipende solo dall’accertamento dei requisiti previsti dalla legge (DPR 300/92: che distingue tra attività immediatamente esercitabili, in attività esercitabili decorso un certo termine, attività sottoposte al silenzio assenso), senza valutazione discrezionale, e non siano previsti limiti, contingenti.
La PA può solo, entro 60 giorni, verificare l’esistenza dei presupposti e, nel caso, vietare la prosecuzione dell’attività rimuovendone gli effetti, salvo che l’interessato non provveda nel termine fissato dalla PA Nei casi di silenzio assenso, oltre a quelli regolati da legge, vi sono quelli disciplinati da regolamento. Si considera accolta se non perviene il diniego entro un certo termine. Rimane alla PA il potere di annullare l’atto illegittimo formatosi con l’assenso.
Il termine decorre dalla data di ricevimento da parte della PA; l’istanza deve contenere generalità, attività, dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti (la cui falsità non è sanabile e l’interessato incorre nel reato di falso ideologico o peggio), il versamento di tasse e contributi. Se sono irregolari o incomplete, la PA ne da comunicazione entro 10 giorni. I termini ricominceranno a decorrere dalla data di regolarizzazione. A seguito di istanza è rilasciata ricevuta con le consuete indicazioni. Il non rispetto dei termini del procedimento è causa di possibile indennizzo automatico e forfetario, secondo le disposizioni dell’ente.

- Silenzio rigetto: è oggi trattato soprattutto nei casi di ricorso gerarchico (Art.6 DPR 1199/71), per il quale il ricorso in parola s’intende rifiutato decorsi 90 giorni. La PA conserva tuttavia il potere di provvedere nonostante la scadenza dei termini, senza la violazione del ne bis in idem. L’eventuale ricorso sarà improcedibile. Se l’atto tardivo conferma il rigetto, i suoi motivi saranno aggiunti all’eventuale ricorso.

Sopravvenienza di provvedimento - silenzio rifiuto: La PA può sempre intervenire sull’istanza, anche se si è formato il silenzio: ad esempio, l’emanazione tardiva di un provvedimento favorevole può far cadere il ricorso intrapreso per carenza di interesse o cessata materia del contendere; se il provvedimento è sfavorevole, l’interessato potrà impugnare l’atto sfavorevole, ma non il silenzio.

- Silenzio assenso: Un provvedimento favorevole tardivo ha meri effetti confermativi; uno sfavorevole è illegittimo. Tuttavia, in sede di autotutela, la PA può annullare il silenzio formatosi illegittimamente, ma occorre anche una valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco. É inoltre necessario comunicare l’avvio del procedimento di autotutela.

La tutela giurisdizionale: L’art.2 legge 205/00, una procedura speciale per i ricorsi avverso il silenzio inadempimento. Il silenzio significativo infatti produce gli effetti dettati dalla legge; saranno gli effetti ad essere impugnati secondo il normale procedimento, e non il silenzio. Idem nei confronti del silenzio rigetto del ricorso gerarchico: impugnato sarà il provvedimento è non il silenzio che equivale diniego. É da ricordare tuttavia che i provvedimenti devono essere motivati: il GA potrebbe chiedere alla PA di motivare il silenzio, specie quello significativo.

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