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Disciplina pensionistica e manipolazione delle condizioni di accesso alla tutela


Sotto altro profilo, la flessibilità del diritto della previdenza sociale è l'effetto del conseguimento di nuovi equilibri del sistema previdenziale stesso, attraverso regole innovative, costruite su basi finanziarie più trasparenti e certe.
In tal senso, nell'ambito della riforma previdenziale del 1995, può essere apprezzata come importante elemento di flessibilizzazione, l'introduzione del criterio contributivo di calcolo delle pensioni.
Tale innovativo criterio di calcolo, quando sarà pienamente operativo, potrà effettivamente agevolare fenomeni di circolazione tra i lavori, e, dunque, anche di passaggio "indolore" da un regime previdenziale all'altro, nonché favorire scelte di alternanza tra periodi di lavoro e periodi di non lavoro, con minori remore o preoccupazioni di danno previdenziale per gli interessati.
Diverso giudizio sembra, invece, meritare il requisito "facile" per il pensionamento di vecchiaia (ormai solo "transitorio", dopo l'intervento correttivo della l. 243/2004): quello dei 57 anni di età è di 5 anni di contribuzione sotto il nuovo regime.
L'immagine di un pensionamento possibile con una carriera lavorativa anche breve o frammentata, come nel caso del lavoro precario, viene subito travolto (flessibilità apparente), quando ben si valuti la portata del requisito "difficile", che quello "facile" accompagna il controbilancia: la richiesta che il complesso dei contributi versati nel periodo di durata non inferiore a detto minimo, sviluppi una pensione almeno pari a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.
Il che significa che soltanto i lavoratori che abbiano goduto di contribuzioni particolarmente elevate potranno ottenere la pensione con una così contenuta anzianità assicurativa.

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