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Il trattamento di mobilità


Il trattamento speciale di disoccupazione, destinato ai lavoratori "eccedentari", denominato indennità di mobilità, può dirsi in collegamento con la disciplina della Cassa integrazione nei seguenti termini e limiti.
Nella logica della riforma degli interventi della Cassa integrazione, l'introduzione dell'indennità di mobilità svolge essenzialmente un ruolo compensativo.
Il fine dell'indennità di mobilità è quello di provvedere, nella stessa logica generale di temporaneità dell'intervento protettivo, ai bisogni del personale che, per essere divenuto irrimediabilmente e definitivamente esuberante rispetto alle oggettive esigenze dell'impresa, non può più contare sull'intervento straordinario.
Tale indennità, peraltro, è riconosciuta anche in caso di licenziamento per riduzione di personale, autonomamente assunto: cioè assunto previa procedura di mobilità, ma senza che si sia reso necessario il preventivo passaggio attraverso un periodo di integrazione salariale.
Ciò nonostante, anche in tal caso si conferma l'indiretto collegamento con la disciplina delle integrazioni salariali.
Precisamente, tale collegamento sta nel fatto che soltanto i lavoratori immessi in mobilità da imprese che rientrino nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario della Cassa integrazione possono vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di mobilità, in luogo della comune prestazione di disoccupazione.
Per poter ottenere il trattamento in questione, rileva anche il "titolo" dello stato di disoccupazione.
Questa, infatti, deve essere conseguente ad uno degli eventi che giustificano l'attivazione della procedura di mobilità: cioè l'impossibilità da parte dell'impresa, che si sia avvalsa dell'intervento straordinario della Cassa, di reimpiegare tutti lavoratori sospesi, o, indipendentemente dal previo intervento della Cassa, il licenziamento collettivo per "riduzione o trasformazione di attività o di lavoro".
Anche in tal caso l'indennità in esame può essere riconosciuto soltanto al lavoratore fornito di un requisito di anzianità specifica minima: almeno 12 mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, e che abbia comunque svolto "un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine".
La prestazione è di importo pari al trattamento straordinario di integrazione salariale.
L'importo dell'indennità di mobilità si riduce, dopo il dodicesimo mese di godimento, all'80% del trattamento straordinario di integrazione salariale, ed anche il relativo diritto ha una durata massima determinata, oscillante, a seconda dell'età del lavoratore interessato, da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 36 mesi.
La durata del trattamento viene elevata, cosiddetta mobilità lunga, per i lavoratori delle aree del mezzogiorno a 48 mesi, ed ulteriormente estensibile, a particolari condizioni di anzianità di lavoro, fino a 120 mesi.
Esiste, comunque, un ulteriore limite di durata dell'erogazione della prestazione, non preventivamente definito, in quanto fissato in relazione all'anzianità aziendale del singolo lavoratore interessato, che funziona come disposizione di chiusura (salde, peraltro, le suddette disposizioni in tema di "mobilità lunga"): "l'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura" di mobilità stessa.
Il diritto alla prestazione si estingue (oltre che alla scadenza del termine finale o quando il disoccupato venga assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato) alla data in cui il disoccupato maturi il diritto alla pensione di vecchiaia.
Si ha, inoltre, la decadenza dal diritto quando il disoccupato rifiuti di frequentare un non frequenti regolarmente corsi di formazione professionali autorizzati dalla Regione, oppure non accetti di essere impiegato temporaneamente in lavori socialmente utili, oppure ancora rifiuti un progetto di reinserimento nel mercato del lavoro.
Al pari di quanto avviene in generale per tutte le prestazioni di disoccupazione, all'indennità di mobilità accedono, quali prestazioni accessorie, la contribuzione figurativa, corrispondente a tutto il periodo di godimento dell'indennità, e l'assegno per il nucleo familiare.
Vanno ricordati, per finire, il diritto di precedenza ai fini del collocamento, che spetta al lavoratore in mobilità, e le altre "prerogative" a lui riconosciute, finalizzate a facilitarne l'assunzione: cioè, le agevolazioni contributive e gli incentivi economici che la legge attribuisce agli imprenditori che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

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