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L’autonomia del rapporto di lavoro


La pretesa che a fondamento nelle norme che disciplinano il rapporto previdenziale deve ritenersi che trovi soltanto l'occasione nel rapporto di lavoro e non anche la causa petendi.
Tale condizione di autonomia rileva a anche quando si faccia questione dell'adempimento delle obbligazioni contributive del datore di lavoro.
"Quando la legge, relazione al concreto svolgimento di una attività dei privati pone un obbligo ispirato superiori esigenze di natura sociale che stabilisce che esso non è derogabile con private convenzioni ed è anzi penalmente sanzionato, è errato giuridicamente affermare che l'obbligo trova la sua causa nel contratto, mentre questo è servito solo a costituire la situazione avente valore di presupposto perché si determini in concreto lo svolgimento di quella attività presa in considerazione dalla legislazione sociale".
Anche la norma dell'art. 1374 c.c. relativo alla integrazione del contratto, quando afferma che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, non può riferirsi alle norme giuridiche cogenti, rispetto alle quali sarebbe meramente pleonastico; ma allora, se l'obbligo di versare i contributi agli enti di assicurazione e prevenzione sociale non discende dalla regolamentazione pattuita e non è effetto integrativo del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 1374 c.c., deve necessariamente dedursi che esso obbligo contrattuale non è.

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