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L'assicurazione obbligatoria


La tutela del reddito dei lavoratori disoccupati nel settore privato d'epoca risalente è affidata alle prestazioni ordinarie dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall'INPS.
L'evento che dà luogo a detta forma di tutela previdenziale non è la disoccupazione in genere, ma solo quella inattività che deriva dalla estinzione di un rapporto di lavoro senza che da ciò consegua il diritto alla pensione.
Sono, quindi, esclusi, da un lato, i soggetti in cerca di una prima occupazione e, dall'altro, i pensionati di vecchiaia o di anzianità e i soggetti in prepensionamento.
L'assicurazione in esame si riferisce esclusivamente alla disoccupazione involontaria.
In realtà, le relative prestazioni sono sempre state erogate anche in caso di dimissioni, di licenziamento in tronco è di astensione dal lavoro per serrata.
È stato diversificato solo il periodo di carenza: i cioè il periodo nel quale, convenzionalmente, si ritiene non ancora realizzato lo stato di bisogno giustificativo della prestazione; mentre normalmente la prestazione decorre a partire dal ottavo giorno di disoccupazione, se questa è " volontaria" la decorrenza è differita di 30 giorni.
Dal 1999, tuttavia, la disoccupazione determinata da dimissioni non dà più diritto all'indennità ordinaria: salvo che, ovviamente, si tratti di dimissioni per giusta causa.
Una disciplina particolare vale nei settori agricolo e del lavoro a domicilio.
Rispetto a tal, i attività, infatti, per stato di disoccupazione indennizzabile si intende lo svolgimento di una attività lavorativa inferiore ad un determinato numero di giornate all'anno o, rispettivamente, un volume di commesse di valore inferiore ad un certo importo. Sostanzialmente, dunque, si tratta di un sistema di integrazione dei guadagni (disoccupazione parziale).
Quanto all'ambito soggettivo di riferimento, sono destinatari dell'assicurazione tutti i lavoratori subordinati che abbiano la capacità giuridica specifica per l'assunzione di un rapporto di lavoro, senza limite massimo di età e senza distinzione di qualifica.
Sono esclusi, tuttavia, i lavoratori il cui rischio di disoccupazione sia troppo alto o troppo basso.
E, così, sono esclusi, per un verso i lavoratori il cui rapporto sia assistito da regime di stabilità, e, per un altro verso i titolari di rapporti di lavoro con elementi associativi, di lavoro occasionale, o per il quale non sia possibile un regolare controllo dello stato di disoccupazione, gli apprendisti, il personale artistico, i sacerdoti.
Quanto alle prestazioni, al disoccupato viene erogata una indennità giornaliera, già determinata in cifra fissa, ma, a partire dal 1988, in misura percentuale della retribuzione media soggetta contribuzione.
Attualmente, l'indennità suddetta è pari al 50 per 100 per i primi sei mesi di trattamento, con progressiva diminuzione fino al 30% per i mesi successivi.
Anche la durata del trattamento è stata allungata: infatti, dagli originari 180 giorni è stata aumentata a sette mesi per i disoccupati con età inferiore a 50 anni e 10 mesi per gli altri.
Per poter acquisire il diritto al trattamento ordinario sono richiesti (oltre, ovviamente, alla soggezione all'obbligo assicurativo e alla ricorrenza dello stato di disoccupazione involontaria, come sopra descritto), quali requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, almeno 2 anni di assicurazione e 1 di contribuzione nel biennio precedente l'inizio della disoccupazione.
Comunemente si ritiene che l’iscrizione alle liste di collocamento possa assumersi come un vero e proprio ulteriore requisito.
Una disciplina più favorevole vale per i lavoratori agricoli e per i lavoratori precari, per i quali il diritto all'indennità di disoccupazione sussiste anche in assenza del requisito contributivo o assicurativo minimo, purché l'interessato abbia svolto nell'anno almeno 78 giornate lavorative.
All’indennità di disoccupazione accede (quale "prestazione accessoria") l'accredito di contribuzione figurativa per un numero di giornate pari a quelle indennizzate.
Trattamenti speciali di disoccupazione rapportati alla retribuzione già in godimento (e quindi più sostanziosi ed appetibili), originariamente assicurati ad alcune particolari categorie di soggetti per l'ipotesi di disoccupazione titolata (cioè per fatto inerente l'impresa all'attività produttiva in genere), sono stati sostituiti da una prestazione di importo più elevato, denominata indennità di mobilità.

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