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La giurisdizione amministrativa e quella tributaria


La riforma processuale del 1973, comunque, non ha abrogato i casi di giurisdizione amministrativa esclusiva in materia previdenziale, già contemplati nella previgente legislazione.
In particolare, permane tuttora la giurisdizione della Corte dei conti per le controversie non solo in materia di pensioni di guerra, ma anche in materia di pensioni ordinarie e privilegiate, che siano a carico totale o parziale dello Stato o di altri enti: cioè in materia di pensioni dei pubblici dipendenti diversi da quelli del parastato.
Non mancano, d'altra parte, ipotesi di competenza "ordinaria" del giudice amministrativo anche per le materie proprie della previdenza del settore privato.
Tale è il caso delle integrazioni salariali, dopo che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto che la pubblica amministrazione goda in materia di poteri autoritativi e discrezionali.
Ma altrettanto vale in tutte quelle ipotesi e in cui l'ente previdenziale emana provvedimenti autoritativi in senso tecnico e di carattere generale.
Va tenuto presente, infine, che coinvolta è anche la giurisdizione tributaria, sia pur limitatamente alle controversie aventi ad oggetto la contribuzione per il Servizio sanitario nazionale e delle relative sanzioni per l'omesso o ritardato versamento.

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