Skip to content

La libertà di circolazione dei lavoratori: il coordinamento delle legislazioni nazionali


Partendo, dunque, dalla prima delle suindicate "direttrici", come prima cosa va rilevato che di nel Trattato del 1957 la sicurezza sociale non è considerata come oggetto di specifico ed autonomo intervento comunitario, ma, piuttosto, come aspetto della garanzia di libera circolazione dei lavoratori.
La logica "prima" che la ispira è quella che si informa al principio del mutuo riconoscimento dei sistemi.
Ciò ricordato va, però, rilevato anche che la stringata considerazione che il Trattato di Roma ha riservato alla sicurezza sociale non è significativa anche di una sua vera e propria "lacuna".
Infatti, prima ancora dell'effetto di ampliamento della prospettiva ad opera della fonte regolamentare attuativa dei principi del Trattato, già all'epoca provvedevano alla specifica esigenza norme elaborate da altre strutture internazionali, tra le quali, in particolare, l’OIL.
Fin dal 1953 era stato predisposto il progetto di " Convenzione europea della sicurezza sociale dei lavoratori migranti" poi trasfuso nel regolamento 3/1958.
In quest'ultimo regolamento, in particolare, sono stati subito fissati quelli che rappresentano tuttora i cardini del diritto comunitario nello specifico settore: il principio di non discriminazione; il principio di cumulo dei periodi assicurativi (o totalizzazione); il principio della lex loci laboris o del luogo di occupazione; il principio di cooperazione sul piano amministrativo fra gli enti previdenziali nazionali competenti.
Il regolamento 1408/71, che rappresenta tuttora il testo base della materia, nel sostituire l'ormai usurato regolamento del 1958, ne ha ovviamente mantenuto l'impostazione, sia pur meglio definendone i principi direttivi a realizzare l'obiettivo divisato.
Al suddetto regolamento, così come alla giurisprudenza della Corte di giustizia, si deve il progressivo ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo della tutela comunitaria.
Basti accennare, esemplificativamente, al fatto che dal regolamento del 1971 l'espressione lavoratore salariato è stata riferita a qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria, facoltativa o volontaria di uno Stato membro, purché tale assicurazione sia riportabile ad un regime di sicurezza sociale organizzato in favore dei lavoratori subordinati; con tale formulazione si è ottenuta una prima estensione della disciplina comunitaria di sicurezza sociale anche agli impiegati pubblici e al personale ad essi assimilato.
Detto regolamento, peraltro, definisce il campo di applicazione della normativa comunitaria di sicurezza sociale non solo quanto alle persone, ma anche quanto alla materia, la relativa disciplina venendo riferita a tutti i principali eventi protetti (invalidità, vecchiaia, morte, malattia, maternità, carichi di famiglia, malattie professionali, infortuni sul lavoro, disoccupazione) e comprendendo sia i regimi generali che quelli speciali, sia i regimi contributivi che quelli non contributivi, comprese le assicurazioni volontarie.
Le modalità di applicazione del suddetto regolamento sono state precisate nel regolamento 574/72.
A detto regolamento, in particolare, va fatto riferimento per la disciplina materiale del già ricordato principio della totalizzazione.
È al regolamento 859/2003 che si deve l'estensione ai lavoratori extracomunitari legalmente soggiornanti nei territori dell'Unione del regime sovranazionale di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.